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Targa di prova: da giovedì 29 febbraio in vigore alcune novità

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22 Febbraio 2024 Stampa

A partire da giovedì 29 febbraio entreranno in vigore alcune novità per quanto riguarda l’autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. Di seguito si riportano i principali aggiornamenti contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Targa di prova: le novità in vigore dal 29 febbraio

Con l’entrata in vigore da fine febbraio del nuovo Decreto, l’autorizzazione alla circolazione di prova si rilascia sia per i veicoli non ancora immatricolati sia per i veicoli già immatricolati, fermo restando l’obbligo di copertura assicurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. Ricordiamo che la possibilità di utilizzare la targa prova sui veicoli già immatricolati è frutto degli interventi della nostra associazione che hanno consentito di sanare in via definitiva la problematica e di garantire la piena operatività degli autoriparatori.

Con il Decreto si rivisitano i criteri di assegnazione e utilizzazione della targa prova e le condizioni per la sua validità, con una regolamentazione più rigorosa: le autorizzazioni rilasciabili a ogni titolare sono commisurate e contingentate in base al numero di dipendenti occupati e di collaboratori stabili dell’impresa (1 autorizzazione ogni 5 dipendenti e collaboratori, nell’insieme considerati; se il numero dei dipendenti e collaboratori è inferiore a 5 si rilascia 1 sola autorizzazione).

Circolazione di prova: informazioni utili

L’autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dall’Ufficio Motorizzazione Civile, ha validità annuale, non è rinnovabile decorsi sei mesi dalla sua scadenza ed è sempre revocata dall’Ufficio Motorizzazione Civile quando vengono meno i presupposti in base ai quali è stata rilasciata.

Inoltre è utilizzabile per la circolazione su strada di un solo veicolo per volta, tenuta a bordo dello stesso, nell’ambito del territorio italiano, salvo accordi di reciprocità tra lo Stato italiano ed altri Stati. Non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova scaduta di validità o revocata. I procedimenti di rilascio, rinnovo e revoca dell’autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti esclusivamente in via telematica secondo le modalità stabilite dalla Direzione Generale Motorizzazione, entro quattro mesi dall’entrata in vigore del decreto.

La titolarità dell’autorizzazione è personale e non è cedibile. La targa utilizzata su un veicolo già immatricolato deve essere applicata in modo ben visibile, in modo da rendere leggibile la targa di immatricolazione o, quando previsto, la targa ripetitrice che non si possono rimuovere durante la circolazione di prova. Viene riformulata in chiave più rigida anche la regolamentazione che riguarda smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell’autorizzazione alla circolazione di prova e della targa.

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