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Distributori di carburante: cosa cambia dal 1° luglio?

4 minuti di lettura
19 Giugno 2018 Stampa

La legge di Bilancio per il 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, utilizzando il Sistema di Interscambio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, per tutte le operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate tra operatori residenti, stabiliti (e identificati) nel territorio dello Stato (fatturazione sia nei confronti di partite Iva che di privati).

Inoltre, nella stessa legge di Bilancio stabilisce che l’obbligo di fatturazione elettronica via SdI si attua per le cessioni di benzina e gasolio per motori e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica effettuate dal 1° luglio 2018.

Sempre dal 1° luglio 2018 gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica. Dalla stessa data del 1° luglio è inoltre soppressa la scheda

La circolare n. 8/2018 ha precisato che rientrano nell’obbligo di FE solo le cessioni di benzina e gasolio per uso autotrazione. Sono quindi escluse le cessioni:

  • per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio. Va chiarito se sono esclusi natanti, aeromobili, mezzi agricoli

  • di altri tipi di carburante per autotrazione (GPL, metano) per le quali l’obbligo di FE però decorre dal 1° gennaio 2019. Sino a tale data il costo resta documentabile con scheda carburanti.

 

Contratti di netting

Le cessioni di carburante che avvengono mediante contratti di netting non rientrano nel perimetro della fatturazione elettronica a cui sono obbligati i distributori di carburante. Rientrano nell’obbligo previsto per le “cessioni di benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori”. Il cessionario riceverà FE direttamente dalla compagnia petrolifera, il distributore emetterà FE nei confronti della compagnia petrolifera.

 

Buoni/carte che permettono il rifornimento presso più compagnie

Se dette carte permettono acquisti presso soggetti diversi dall’emittente ovvero più prodotti con aliquote differenti: all’atto dell’emissione della fuel card l’operazione è fuori campo IVA, quindi nessuna FE. All’atto dell’utilizzo per acquisti di carburante va emessa FE dal distributore. Se la carta permette invece solo l’acquisto di carburante, va emessa FE all’atto dell’emissione della fuel card, nessun documento emesso dal distributore al momento del rifornimento.

 

Pagamenti tracciabili

La stessa norma impone che gli acquisti di carburanti fatti da imprese e lavoratori autonomi, oltre a dover essere documentati da FE, al fine di consentire la deduzione ai fini del reddito, nonché la detrazione dell’Iva, vige l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti.

Con il Provvedimento 4 aprile 2018 l’Ade ha precisato che la tracciabilità dei pagamenti riguarda solo l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione.

La tracciabilità è obbligatoria per detrarre l’IVA e per dedurre il costo limitatamente ad acquisti di carburanti e lubrificanti per autotrazione (autovetture, autocarri, trattori stradali, motoveicoli). Valide tutte le forme di pagamento ad esclusione del contante. Il provvedimento stabilisce che, ai fini sia della detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, oltre naturalmente alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate.

Nel versante politico, in questi ultimi giorni sono state ventilate ipotesi di modifiche normative tese a “disinnescare” la partenza repentina al 1° luglio per i benzinai, rendendo facoltativo l’uso della fattura elettronica e riesumando la scheda carburanti, rinviando il tutto al 1° gennaio 2019. La modifica necessiterebbe di un “veicolo” normativo con il carattere dell’urgenza (un decreto lege), da emanare al più tardi entro il 30 giugno.

 

Leggi anche il parere di Fabrizio Zaino, Segretario nazionale, Fegica 

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