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Bonus edilizi: stretta su cessione crediti e sconto in fattura


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75, del 29 marzo 2024 il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 che introduce nuove disposizioni volte alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica con una ulteriore stretta su cessione crediti e sconto in fattura.

La posizione di Confartigianato

Ennesimo, inaspettato intervento del Governo sul superbonus.
Stando al testo pubblicato il provvedimento riduce e burocratizza ulteriormente le maglie della cessione del credito e dello sconto in fattura impattando fortemente, ancora una volta , sulle MPI e sulla valenza sociale degli interventi come nel caso degli immobili danneggiati da eventi sismici.

E’ evidente che senza modifiche ed emendamenti il decreto incide negativamente sui contratti già in essere ma di cui non è ancora stata iniziata l’esecuzione, compromettendo la stabilità delle imprese interessate e il ritorno alla normalità delle zone terremotate.

Confartigianato auspica che in sede di esame parlamentare del decreto siano introdotte modifiche utili ad attenuare l’impatto delle disposizioni contenute nel decreto sull’equilibrio finanziario delle imprese coinvolte.

Il contenuto

Il suddetto decreto stabilisce che, per i lavori intrapresi dopo la sua entrata in vigore (30 marzo 2024), non sarà più possibile usufruire delle opzioni rimanenti per la cessione del credito o per lo sconto diretto in fattura.
L’opzione per sconto e cessione potrà essere ancora effettuata in relazione alle spese sostenute per i sopracitati interventi solo se entro il giorno antecedente a quello di entrata in vigore del decreto risulti una delle seguenti situazioni:

  • il richiedente deve aver già presentato la CILA per interventi non condominiali.
  • risulti presentata la CILA ed adottata la delibera assembleare (per interventi condominiali);
  • risulti adottata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (nel caso di demolizione e ricostruzione);
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (per gli interventi diversi dal super bonus per i quali è richiesto il titolo);
  • siano già iniziati i lavori, oppure (se i lavori non sono iniziati) sia stato stipulato un accordo vincolante per la fornitura di beni e servizi con versamento di un acconto se gli interventi non prevedono la presentazione di un titolo abilitativo (interventi diversi dal super bonus).

Le novità

Il decreto prevede, tra l’altro:

  • l’esclusione della possibilità, alla scadenza ordinaria del termine previsto per l’invio della comunicazione di opzione per cessione o sconto in fattura, per i casi in cui ciò è normativamente ammesso  (4 aprile 2024), dell’applicazione della c. d. remissione in bonis che consentirebbe, con il pagamento di una minima sanzione (€ 250), l’invio della predetta comunicazione anche oltre il termine del 4 aprile, fino al 15 ottobre 2024;
  • È inoltre richiesto l’invio di ulteriori informazioni finalizzate al monitoraggio della spesa riferita alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico / miglioramento del rischio sismico agevolabili ai sensi dell’art. 119, DL n. 34/2020 ai soggetti che entro il 31.12.2023 hanno presentato la CILA di cui al comma 13-ter dell’art. 119, DL n. 34/2020 ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione / ricostruzione degli edifici e non hanno concluso i lavori ovvero dall’1.1.2024 hanno presentato la CILA di cui al comma 13-ter dell’art. 119, DL n. 34/2020 ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione / ricostruzione degli edifici
  • la sospensione dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi  in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
  • È infine disposto che le deroghe al blocco dell’opzione previste dall’art. 2, commi 2 e 3, DL n. 11/2023 non trovino applicazione nel caso in cui al 30.3.2024 non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.
    Tale disposizione non si applica:
    • agli interventi effettuati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’art. 2, comma 2, lett. c), secondo periodo, DL n. 11/2023;
    • agli interventi di riduzione del rischio / miglioramento sismico di cui all’art. 16-bis, commi 1, lett. d) e 3, TUIR e all’art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013.

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