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Importanti novità per le imprese del settore alimentare e della ristorazione

3 minuti di lettura
27 Marzo 2018 Stampa

Imprese Alimentari e della ristorazione: importanti novità

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 231/2017 riguardante:

1 – la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento UE 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
– l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 1169/2011 e della direttiva 2011/91/U

Le nuove norme entreranno in vigore il 9 maggio 2018

A seguito di specifico incontro pubblico, l’Ausl di Modena ha evidenziato che molte attività di pubblici esercizi (es. ristoranti, trattorie, bar, etc) non si sono ancora adeguate alla normativa inerenti gli allergeni che stabilisce per il settore alimentare l’obbligo di informare la clientela e formare il personale coinvolto nell’attività sui rischi associati agli allergeni alimentari ed agli alimenti che possono causare intolleranze alimentari.

VENDITA DI PRODOTTI NON PREIMBALLATI

Per i prodotti delle attività artigianali della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti puo' essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimita' dei banchi di esposizione dei prodotti stessi purche' le indicazioni relative alle sostanze e prodotti che provocano allergie e intolleranze siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.

In caso di alimenti non preimballati ovvero non considerati unita' di vendita, serviti dalle collettivita', (ristoranti, mense, scuole, ospedali ed imprese di ristorazione) , e' obbligatoria l'indicazione delle sostanze e prodotti che provocano allergie e intolleranze . Tale indicazione deve essere fornita, in modo che sia riconducibile a ciascun alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore finale dalle collettivita' e deve essere apposta su menu' o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista. In caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni fornite dovranno risultare anche da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l'autorita' competente sia per il consumatore finale. In alternativa, puo' essere riportato l'avviso della possibile presenza delle medesime sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, sul menu', sul registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l'autorita' competente sia per il consumatore finale.

LE SANZIONI

Di seguito alcuni esempi sanzionatori:

1 – Violazioni delle disposizioni sui prodotti non preimballati: sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 1.000 a 8.000 euro.
– Violazioni in materia di indicazione degli allergeni per esempio nella ristorazione: sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 3.000 a 24.000 euro.
– Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri della microimpresa la sanzione amministrativa è ridotta di un terzo.

INFO

Stefano Gelmuzzi – Referente Settore Turismo e Pubblici Esercizi
[email protected]
893 111

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