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Potature e scarti delle imprese del verde: i chiarimenti per una corretta gestione

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5 Settembre 2023 Stampa

Negli ultimi mesi sono state molte le richieste di chiarimento delle imprese del verde relative al conferimento degli scarti da potature o sfalci.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energica (MASE) ha chiarito in un documento alcuni aspetti relativi alla gestione degli sfalci, potature e ramaglie derivanti da attività d’impresa da verde pubblico e da verde privato.

Nello specifico il documento riporta la risposta a 3 quesiti.

Le potature possono essere considerati come sottoprodotti?

Sulla base delle condizioni previste al comma 1 dell’art. 184-bis D.lgs. 152/2006 gli sfalci e le potature non necessariamente devono essere qualificati come rifiuti, bensì possono essere qualificati come sottoprodotti ove rispettino le condizioni stabilite dallo stesso art. 184-bis (cfr. sopra, sezione “Analisi normativa”). Dunque, nel caso in cui sia possibile dare prova della sussistenza delle condizioni che legittimano l’agire del relativo regime di favore invocato (il regime di favore del sottoprodotto) i residui derivanti dall’attività di manutenzione svolta da imprese non saranno soggetti alla normativa sui rifiuti e ai relativi oneri amministrativi.

In caso ricadano nel caso di sottoprodotti come devono essere trasportati?

Il trasporto dei sottoprodotti, che non hanno la natura di rifiuti, non è subordinato al rispetto delle formalità previste per il trasporto dei rifiuti. Gli sfalci e potature qualificati sottoprodotti, non essendo rifiuti, possono essere trasportati con il documento di trasporto, nel rispetto della normativa ordinaria sul trasporto del bene.

È bene ricordare, però, che il solo documento di trasporto è stato ritenuto dalla giurisprudenza insufficiente a provare la natura di sottoprodotto essendo necessario dimostrare tutte le condizioni di cui all’art. 184-bis del TUA. Si suggerisce, pertanto, di osservare quanto previsto dal D.M. n. 264/2016 (ancorché sprovvisto di efficacia vincolante). L’art. 8 D.M. 264/20162 e la scheda tecnica di cui all’Allegato II allo stesso Decreto, disciplinando il tema della movimentazione, suggeriscono di adottare una serie di cautele idonee a comprovare la sussistenza di tutti i requisiti del residuo di produzione, tra le quali rientra l’indicazione della modalità di trasporto dalla quale si deve desumere l’organizzazione e la continuità del sistema di gestione.

Dove possono e/o devono essere conferiti?

Gli sfalci e le potature se prodotti nell’ambito delle buone pratiche colturali, possono essere usati nel medesimo ciclo aziendale di chi li ha prodotti ovvero ceduti anche a terzi ed essere avviati alla produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 184-bis, gli sfalci e le potature, derivanti da attività d’impresa (giardinieri), sia da verde pubblico sia da verde privato, possono assumere la qualifica di sottoprodotti e in quanto tali possono essere gestiti come un bene ed eventualmente essere ceduti a terzi.

Inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sottoprodotti dell’attività manutentiva del verde possono essere utilizzati, come stabilito dal D.M. 264/2016, anche a fini energetici ed essere impiegati come sottoprodotto in impianti energetici per la produzione di biogas o per la produzione di energia mediante combustione. Nel caso in cui i materiali non siano esclusi dal regime sui rifiuti (articolo 185, cit.) o non sia possibile qualificarli come sottoprodotti (articolo 184-bis, cit.), o quando ricorrano le condizioni relative alla qualifica di rifiuto tali residui devono essere qualificati come “rifiuti”.

Tuttavia, la natura di rifiuto, e conseguentemente il suo conferimento, cambia a seconda della provenienza. Come espressamente previsto dalle norme (183, comma1 lett. b-ter), n.5 TUA) gli sfalci e le potature prodotti nell’ambito di un’attività di manutenzione del verde pubblico sono rifiuti urbani, ugualmente a quelli prodotti nell’ambito di una attività del verde privato “fai da te”. In virtù di tale qualifica tali rifiuti possono essere conferiti presso un centro di raccolta comunale. Diversamente, gli sfalci e le potature prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere da un’impresa assumono, per espressa previsione di legge, la natura di rifiuti speciali, e in quanto tali non potrebbero essere conferiti in un centro di raccolta comunale ma essere conferiti in un impianto autorizzato alla gestione dei rifiuti speciali.

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