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Normativa imballaggi in legno

2 minuti di lettura
5 Febbraio 2016 Stampa

Obbligo di autorizzazioni fitosanitarie regionali per le imprese che commercializzano imballaggi di legno a marchio IPPC/FAO sia italiani (FITOK) che stranieri.

Il 21 agosto 2014 è entrata in vigore la legge 11 agosto 2014, n. 116, che con l'art. 1, comma 15, ha modificato l'art. 19, comma 1, lettera g), del D. Lgs. n. 214/2005, estendendo l'obbligo dell'autorizzazione fitosanitaria a coloro che commercializzano imballaggi con il marchio IPPC/FAO (non più solo per chi appone il suddetto marchio).

Questo comporta che tutte le imprese che:
– commercializzano pallet ed imballaggi in legno nuovi a marchio IPPC/FAO importati dall'estero (solo Marchio IPPC/FAO) o prodotti in Italia (IPPC/FAO e FITOK),
– commercializzano pallet ed imballaggi in legno usati
a marchio IPPC/FAO esteri e/o italiani (IPPC/FAO e FITOK),
– commercializzano pallet ed imballaggi di legno da loro prodotti e/o riparati trattati in conformità all’ISPM n.15 in conto terzi,
– hanno l’obbligo di aderire al Soggetto Gestore (Consorzio Servizi Legno Sughero)
e conformarsi al suo Regolamento, essendo il “prerequisito” per poter ricevere l’autorizzazione dai Servizi Fitosanitari preposti.

La richiesta di autorizzazione regionale va presentata tramite l'Ente Gestore del marchio Consorzio Servizi Legno Sughero – FITOK, Foro Bonaparte n. 12, 20121 Milano (MI), tel. 02/806041, e-mail [email protected], link http://www.conlegno.eu/it/come-aderire.
ricorda inoltre che tutti i pallet EPAL prodotti dopo il 1° gennaio 2010 (se stranieri) e dopo il 1° luglio 2010 (se italiani) devono essere marchiati IPPC/FAO.

Gli ispettori fitosanitari di questo Servizio effettueranno controlli a campione sull’applicazione di tale normativa.

Tutti i soggetti autorizzati compariranno in un elenco pubblico che è il riferimento sia per gli acquisti delle imprese utilizzatrici di imballaggi in legno a Marchio IPPC/FAO, sia per gli acquisti tra le imprese coinvolte nella filiera degli imballaggi a Marchio IPPC/FAO (es. commercianti, logistiche, ecc…).

Si rammenta che chiunque “commercializzi imballaggi in legno con marchio IPPC/FAO senza la specifica autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.” (D. Lgs. n. 214/2005, art. 54, comma 11).

Per informazioni e chiarimenti:
Belluzzi – tel. 059/893111 – e-mail: [email protected] 
Simoncini – tel. 059/893111 – e-mail: [email protected]

 

 

 

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