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Nuova disciplina sanzionatoria in tema di fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

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20 Febbraio 2018 Stampa

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 231/2017 riguardante :

  1. la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento UE 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
  2. l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare

L'entrata in vigore

Le nuove norme entreranno in vigore il 9 maggio 2018, ovverosia 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, e fino ad allora resteranno in vigore le disposizioni del Decreto Legislativo 109/1992.

Ambito di applicazione

La norma riguarda due aspetti fondamentali:

  1. La rimodulazione dell'impianto sanzionatorio in ordine agli importi, alle procedure di sanzionamento introducendo anche aspetti legati alla diffida, e la rimodulazione del concetto di "soggetto responsabile" delle violazioni con riferimento a : le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati, la denominazione dell'alimento, l'elenco degli ingredienti, i requisiti nell'indicazione degli allergeni, l'indicazione quantitativa degli ingredienti e l'indicazione della quantità netta, il termine minimo di conservazione, la data di scadenza e la data di congelamento, il paese di origine o luogo di provenienza e le dichiarazioni nutrizionali.
  2. L'aggiornamento e riproposizione delle disposizioni già contenute nella normativa nazionale alle disposizioni del regolamento, e nello specifico : le indicazioni necessarie per identificare il lotto o partita a cui appartiene una derrata alimentare, le modalità di vendita di alimenti non preimballati, le indicazioni da riportare sui distributori di alimenti e su ciascun prodotto in caso di vendita tramite distributori automatici o in locali automatizzati, le menzioni che devono essere riportate sui prodotti non destinati al consumatore e indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale ed alle collettività.

Le sanzioni

La disciplina sanzionatoria per la violazione delle pratiche leali di informazione prevede (salvo che il fatto di una eventuale contestazione costituisca reato), per l’operatore del settore alimentare, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

Incontro in calendario

Licom Lapam ha in calendario un evento aperto alle imprese del settore della produzione alimentare, del commercio e della ristorazione volto ad analizzare a fondo gli aspetti della disciplina, al fine di potere darne adeguata informazione.

In allegato il testo integrale del Decreto Legislatico 231/2017

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