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Registro Telematico per zuccheri, latte, burro e paste

4 minuti di lettura
6 Agosto 2015 Stampa

Alle imprese del settore Alimentare

informiamo le imprese su un' importante novità che riguarda gli alimentaristi. E’ stato posticipato al 1 ottobre 2015 il termine del 1 luglio 2015 relativamente alla dematerializzazione dei registri di carico e scarico per la produzione del burro, del latte conservato, degli sfarinati e delle paste alimentari e delle sostanze zuccherine, adottati ai sensi del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 (Decreto Legge Competitività), convertito nella legge n. 116/2014.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con Decreto n. 6437 del 25/6/2015, ha disposto che fino al 30 settembre 2015 i registri potranno essere tenuti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo. Il Mipaaf sta realizzando la cosiddetta “dematerializzazione dei registri di carico e scarico” con l'obiettivo di perseguire una generale semplificazione e modernizzazione degli oneri a carico delle imprese.
 

Registro delle sostanze zuccherine

Il registro in modalità telematica (dematerializzato) è disponibile nel portale del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) dal 1° marzo 2015 e potrà essere tenuto in formato cartaceo fino e non oltre al 30 settembre 2015. Nulla cambia rispetto a chi è tenuto al registro.

Ricordiamo che i soggetti obbligati a detenere il registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine in base alla L. 82/2006 sono i produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio e di isoglucosio, anche in soluzione che devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente in base al luogo di detenzione, e annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano.

Precisiamo che tra gli utilizzatori di sostanze zuccherine, non sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico di cui all’art. 28 della legge 86/2006, gli utilizzatori che:

– somministrano al pubblico;
– producono alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita;
– sono laboratori “artigiani”. Per “artigiani”, si intendono le imprese che abbiano le caratteristiche per essere definite artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 443 (legge quadro per l’artigianato) e siano iscritte all’albo delle imprese artigiane o alla speciale sezione del registro delle imprese secondo la norme nazionali e regionali vigenti.

Le registrazioni sono distinte per ogni stabilimento o deposito dell’operatore, identificato da un codice alfanumerico attribuito dagli Uffici territoriali dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (codice ICQRF).
 

Registro del latte in polvere e di altri latti conservati

Il Ministero con decreto n. 9/2015 ha diramato le istruzioni per sostituire il registro di carico e scarico di latte in polvere o di latti comunque conservati, tenuti dai produttori, dagli importatori, dai grossisti e dagli utilizzatori. Anche in questo caso, il registro viene dematerializzato e realizzato nell’ambito del SIAN. Ricordiamo che l'art. 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138 prevede l'obbligo di tenuta di uno specifico Registro di Carico e Scarico del latte in polvere per gli utilizzatori che detengono confezioni di peso superiore a 1 kg.
 

Registro della produzione del burro

I registri della produzione del burro, di cui alla Legge 23 dicembre 1956 n. 1526 sono obbligatori per i produttori e i confezionatori di burro, indipendentemente che siano artigiani, mentre non sono previsti per gli utilizzatori di burro.
 

Sanzioni

Per le violazioni relative alla tenuta del registro dematerializzato si applica l’istituto della diffida con cui l’operatore viene sollecitato ad adempiere alle prescrizione violata, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto. Per le violazioni relative alla tenuta del registro dematerializzato delle sostanze zuccherine, continuano ad applicarsi le sanzioni di cui all’art. 35, commi 14, lett. c). e 15 della legge n. 82/2006, che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da 2500 euro a 15.000 euro per gli utilizzatori che non tengono il registro e non vi effettuano le prescritte annotazioni. La sanzione pecuniaria è ridotta alla metà, se le annotazioni obbligatorie nei registri siano effettuate con un ritardo non superiore a ventiquattro ore e la movimentazione sia dimostrabile e supportata da idonea documentazione.

Per le violazioni relative alla tenuta del registro dematerializzato del latte conservato, si continuano ad applicare la sanzione prevista dall’art. 6 punto 3, della legge n. 138/1974.

La responsabilità dell’operatore è esclusa, in quanto l’errore non dipenda da sua colpa, se le violazioni relative alla tenuta del registro dematerializzato derivano da malfunzionamento del sistema telematico, attestato dal SIAN.
 

Per completezza di informazioni alleghiamo la modulistica predisposta dal Ministero:

Per ulteriori informazioni potete contattare
Daniele Casolari  – Responsabile di Categoria Alimentazione –  059 893 111

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