Informiamo gli Imprenditori che in data 28 febbraio 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L. 60 il “Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014, che abroga il Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada”. Il Regolamento (UE) 165/2014 ha abrogato, quindi, il Regolamento (CEE) n. 3821/85. Ai sensi dell’articolo 48, fatte salve le misure transitorie di cui all’articolo 46, esso ha effetto a decorrere dal 2 marzo 2016. Tuttavia, gli articoli 24, 34 e 45 si applicano a decorrere dal 2 marzo 2015.
C'è un passaggio che riguarda il trasporto conto proprio e l'utilizzo di mezzi di massa non superiore a 7,5 tonnellate che coinvolge direttamente la categoria dei giardinieri. Questi mezzi purché utilizzati entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa sono esentati dal Regolamento e quindi dall'utilizzo dei tachigrafi a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.
Di seguito la specifica che riguarda la categoria, ed è entrata in vigore dal 2 marzo 2015:
Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 (articolo 45)
disposizioni riguardano il trasporto in conto proprio. All’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 561/2006, dopo la lettera a), è aggiunta la lettera seguente:
«a bis) veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di cento km dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.»;