Nuove norme e un severo giro di vite alle attività dei compro oro. È quanto stabilito dal decreto legge 92, varato lo scorso maggio ma entrato in vigore il 5 luglio 2017.
provvedimento nato per arginare il fenomeno del riciclaggio riconducibile alle attività di compro oro non professionali e – si legge nel documento diramato dal Consiglio dei Ministri – contrastare le attività criminali.
gli obblighi – che elechiamo nel dettaglio qui sotto – ci sarà anche quello di iscriversi nel registro apposito istituito presso OAM (Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).
modalità e i costi di tale iscrizione saranno definiti con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) entro il 5 ottobre.
Che cosa cambia?
Dal 5 luglio scorso esistono dunque nuovi obblighi per i titolari di questo tipo di attività e una modulistica (vedi allegati sotto) che dovrà alimentare un Registro speciale dedicato.
pratica, se prima chiunque poteva vendere preziosi presso un compo oro senza esibire alcun documento, ora i titolari sono obbligati a identificare e rendere tracciabile la compravendita e la permuta di oggetti preziosi.
Gli obblighi:
– Identificare la clientela attraverso un documento d'identità e nel caso in cui il cliente sia una società o un ente, verificare l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza, verificando l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere (art. 4 comma 1).
– Limitare l'utilizzo del contante: è possibile utilizzare soldi contanti solo fino a 500 euro. Per importi superiori è dunque necessario l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciaibli (art.4 comma 2).
– Obbligatorietà del conto corrente per tutte le operazioni di compravendita di metalli preziosi usati: è possibile utilizzare un conto corrente bancario o postale solo per la compravendita di oggetti preziosi usati (art.5 comma 1).
– Tracciare ogni operazione: per ogni operazione deve essere compilata una scheda (vedi allegato) con tutte le informazioni previste dal Decreto in oggetto; rilasciare al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite; conservare i dati raccolti e copia della ricevuta rilasciata al cliente per 10 anni.
– Segnalare alle autorità competenti: tutte le operazioni sospette devono essere segnalate all'UIF (Unità di informazione finanziaria).
Le sanzioni
In caso di mancata ottemperanza degli obblighi di legge, sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
– da 1.000 a 10.000 euro per l'omessa identificazione del cliente
– da 1.000 a 10.000 euro per mancata conservazione dei dati e dei documenti (vedi scheda allegata)
– da 5.000 a 50.000 euro per l'omessa segnalazione delle operazioni sospette.
inoltre, nel caso di violazioni gravi e sistematiche o plurime, le sanzioni amministrative sono raddoppiate.