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Cosa stabilisce l’Ordinanza della Regione Emilia Romagna del 17 maggio

18 Maggio 2020 Stampa

Le riaperture di negozi, mercati, bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, tatuatori, alberghi, strutture ricettive all’aria aperta (solo per citarne alcune) da oggi, lunedì 18 maggio
cui – dopo aver adottato specifici protocolli – seguiranno, lunedì 25 maggio, palestre, piscine, centri sportivi (anche per allenamenti di squadra); attività corsistiche (dalle lingue straniere alla musica); centri sociali e circoli ricreativi; parchi tematici, di divertimento e luna park. Infine, dall’8 giugno, centri estivi e per i minori di età superiore a tre anni.

Leggi anche: Le linee guida per le attività che riapriranno il 18 maggio 

È quanto prevede la nuova ordinanza (in allegato ndr.) firmata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, valida dal 18 maggio in tutta l’Emilia-Romagna. Ecco una sintesi delle principali misure: 

1) è obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro;

2) a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale;

3) a decorrere dal 18 maggio, previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni, dei Presidenti delle Province o dei Sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, è ammesso lo spostamento anche al di fuori della Regione Emilia-Romagna, nei limiti della provincia o del comune confinante, da parte di residenti in province o comuni collocati a confine tra Emilia-Romagna e altre Regioni;

4) a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:

– commercio al dettaglio in sede fissa,
– commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi)
– agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 1;
– servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, che prevedono l’asporto e il consumo sul posto (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 2;
– servizi alla persona (barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 3;
– attività ricettive alberghiere, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale allegato n. 4;
– strutture ricettive all’aria aperta, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 5;

5) Servizi di trasporto taxi e non di linea: oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, risulta opportuno che:

– il passeggero non occupi il posto disponibile vicino al conducente;
– sui sedili posteriori, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non siano trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri;
– nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri siano replicati modelli che non Data creazione documento: 18/05/20 Pagina 1 di 2 prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l’uso di mascherine;
– le vetture siano dotate di paratie divisorie;
– il conducente indossi dispositivi di protezione individuale;
– i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente, a conferma di quanto definito dall’Ordinanza n. 39 del 16 marzo 2020, che sono svolti con modalità atte a garantire la prevenzione del contagio degli operatori e degli utenti, possano essere utilizzati anche per la consegna a domicilio di beni di prima necessità; in questo caso, il servizio comprende il ricevimento dei beni presso il distributore / venditore, il carico e il trasporto sulla vettura e il recapito dei beni al richiedente il servizio;

6) i Comuni, nell’ambito della propria competenza, possono definire le modalità operative e le tariffe di accesso del servizio ovvero estendere le modalità operative e le tariffe applicate al trasporto delle persone anche alla modalità di trasporto qui autorizzata;

7) a decorrere dal 25 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:

– stabilimenti balneari, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 6;
– attività sportiva di base e attività motoria, anche in forma di allenamento collettivo di squadra, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere attraverso l’esercizio fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
– attività corsistiche (a titolo di esempio, lingue straniere, musica, fotografia, nautica), previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni nazionali in materia di scuola, formazione e autoscuole;
– attività dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
– attività dei parchi tematici, parchi divertimento, e luna park, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
– attività ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale; dette strutture possono comunque esercitare l’attività dal 18 maggio 2020 nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
– a decorrere dall’ 8 giugno 2020 sono consentite le attività dei centri estivi e per i minori di età superiore ad anni tre, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;

8) le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all’articolo 13 della L. n. 689/1981;

9) le disposizioni delle ordinanze approvate con propri precedenti decreti n. 73 del 28 aprile, n. 74 del 30 aprile e n. 75 del 6 maggio 2020 restano in vigore se non in contrasto con quanto disposto con la presente ordinanza;

10) le disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore a far data dal 18 maggio 2020;

11) la presente ordinanza è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna Telematico ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute ed è altresì notificata ai Sindaci e ai Prefetti della Regione.

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