Le riaperture di negozi, mercati, bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, tatuatori, alberghi, strutture ricettive all’aria aperta (solo per citarne alcune) da oggi, lunedì 18 maggio.
cui – dopo aver adottato specifici protocolli – seguiranno, lunedì 25 maggio, palestre, piscine, centri sportivi (anche per allenamenti di squadra); attività corsistiche (dalle lingue straniere alla musica); centri sociali e circoli ricreativi; parchi tematici, di divertimento e luna park. Infine, dall’8 giugno, centri estivi e per i minori di età superiore a tre anni.
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È quanto prevede la nuova ordinanza (in allegato ndr.) firmata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, valida dal 18 maggio in tutta l’Emilia-Romagna. Ecco una sintesi delle principali misure:
1) è obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro;
2) a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale;
3) a decorrere dal 18 maggio, previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni, dei Presidenti delle Province o dei Sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, è ammesso lo spostamento anche al di fuori della Regione Emilia-Romagna, nei limiti della provincia o del comune confinante, da parte di residenti in province o comuni collocati a confine tra Emilia-Romagna e altre Regioni;
4) a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:
– commercio al dettaglio in sede fissa,
– commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi)
– agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 1;
– servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, che prevedono l’asporto e il consumo sul posto (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 2;
– servizi alla persona (barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 3;
– attività ricettive alberghiere, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale allegato n. 4;
– strutture ricettive all’aria aperta, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 5;
5) Servizi di trasporto taxi e non di linea: oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, risulta opportuno che:
– il passeggero non occupi il posto disponibile vicino al conducente;
– sui sedili posteriori, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non siano trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri;
– nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri siano replicati modelli che non Data creazione documento: 18/05/20 Pagina 1 di 2 prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l’uso di mascherine;
– le vetture siano dotate di paratie divisorie;
– il conducente indossi dispositivi di protezione individuale;
– i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente, a conferma di quanto definito dall’Ordinanza n. 39 del 16 marzo 2020, che sono svolti con modalità atte a garantire la prevenzione del contagio degli operatori e degli utenti, possano essere utilizzati anche per la consegna a domicilio di beni di prima necessità; in questo caso, il servizio comprende il ricevimento dei beni presso il distributore / venditore, il carico e il trasporto sulla vettura e il recapito dei beni al richiedente il servizio;
6) i Comuni, nell’ambito della propria competenza, possono definire le modalità operative e le tariffe di accesso del servizio ovvero estendere le modalità operative e le tariffe applicate al trasporto delle persone anche alla modalità di trasporto qui autorizzata;
7) a decorrere dal 25 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:
– stabilimenti balneari, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 6;
– attività sportiva di base e attività motoria, anche in forma di allenamento collettivo di squadra, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere attraverso l’esercizio fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
– attività corsistiche (a titolo di esempio, lingue straniere, musica, fotografia, nautica), previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni nazionali in materia di scuola, formazione e autoscuole;
– attività dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
– attività dei parchi tematici, parchi divertimento, e luna park, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
– attività ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale; dette strutture possono comunque esercitare l’attività dal 18 maggio 2020 nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
– a decorrere dall’ 8 giugno 2020 sono consentite le attività dei centri estivi e per i minori di età superiore ad anni tre, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
8) le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all’articolo 13 della L. n. 689/1981;
9) le disposizioni delle ordinanze approvate con propri precedenti decreti n. 73 del 28 aprile, n. 74 del 30 aprile e n. 75 del 6 maggio 2020 restano in vigore se non in contrasto con quanto disposto con la presente ordinanza;
10) le disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore a far data dal 18 maggio 2020;
11) la presente ordinanza è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna Telematico ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute ed è altresì notificata ai Sindaci e ai Prefetti della Regione.