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Come chiedere il bonus destinato a tour operator e agenzie viaggio

3 minuti di lettura
12 Settembre 2023 Stampa

Il 28 giugno 2023 il Ministero del Turismo ha annunciato l’assegnazione delle risorse del “Fondo unico nazionale per il turismo“, con un importo di 39 milioni di euro. Questo fondo è stato istituito dalla Legge n. 234/2021, la Legge di Bilancio 2022, con l’obiettivo di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subito una significativa riduzione del fatturato nel 2021, pari almeno al 30% rispetto al 2019.

Inoltre, il Ministero del Turismo ha emesso l’avviso il 31 luglio 2023, che delinea le procedure e i termini per la presentazione delle domande per ottenere questo bonus. Recentemente, sono stati forniti ulteriori chiarimenti su questa importante iniziativa.

Chi può accedere al contributo?

In base al decreto ministeriale del 28 giugno 2023, le imprese che svolgono attività principale identificata dai codici ATECO seguenti possono richiedere il contributo:

  • 79.11.00 – Attività delle agenzie di viaggio.
  • 79.12.00 – Attività dei tour operator.

Il Ministero del Turismo ha sottolineato che l’indicazione dell’attività principale o prevalente, identificata da questi codici, si evince nel Registro Imprese.

A quanto ammonta il contributo

L’ammontare del contributo prevede un minimo teorico di euro 1.500, con precisazione che nel caso in cui:

  • i contributi calcolati siano inferiori a 1.500 euro, è comunque pari a 1.500 euro nel limite delle risorse a disposizione;
  • residuino somme, le stesse sono ripartite tra tutti i soggetti aventi diritto;
  • il totale dei contributi teorici sia superiore all’ammontare delle risorse si provvede all’attribuzione proporzionale delle stesse, fermo restando il limite di 1.500 euro.

Come presentare la domanda?

I soggetti interessati devono inviare una specifica domanda al Ministero del Turismo entro le ore 12.00 del 22 settembre 2023. Questa domanda deve essere compilata esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma disponibile all’indirizzo https://istanze.ministeroturismo.gov.it/.

È importante notare che, come confermato dal Ministero del Turismo, l’accesso alla piattaforma è possibile solo tramite SPID o CIE, e non è ammesso l’accesso tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Inoltre, è fondamentale sottolineare che non è previsto un “click-day”, il che significa che l’ordine cronologico di presentazione delle domande non ha alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio.

Chi può inviare la domanda?

L’invio della domanda può essere effettuato direttamente dal soggetto interessato, che può essere il titolare o il rappresentante legale dell’impresa. In alternativa, la domanda può essere inviata da un soggetto delegato a tal fine. Tuttavia, è importante notare che la delega deve essere firmata digitalmente dal delegante.

Inoltre, esclusivamente i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio o tour operator prima dell’1 gennaio 2020 devono allegare alla domanda lo specifico modulo “Dati economici” (allegato 2). Questo modulo è finalizzato a certificare i dati economici e contabili dichiarati ed deve essere sottoscritto digitalmente da un professionista abilitato.

Per maggiori informazioni in merito a questa opportunità e per ricevere assistenza potete fare riferimento alle nostre sedi sul territorio o compilare il modulo di richiesta informazioni che trovate in fondo a questa notizia.

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