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Le principali misure contenute nel Decreto Aiuti bis

In questi giorni si sta discutendo in Parlamento la conversione in legge del Decreto Aiuti-bis (DL n. 115/2022, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale). In questo articolo esaminiamo alcune delle principali misure contenute nel provvedimento.

Estensione al terzo trimestre dei crediti energetici

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi dell’energia, nell’anno in corso, il governo ha approvato una serie di decreti tra cui: il “Decreto Sostegni-ter” (DL n.4/2022), il “Decreto Energia” (DL n.17/2022) e il “Decreto anti-rincari” (DL n.21/2022), introducendo alcune specifiche agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica e gas naturale nel primo e secondo trimestre 2022. Ora, l’art. 6 del Decreto Aiuti-bis, dispone il riconoscimento di un credito d’imposta anche per le spese sostenute nel terzo trimestre 2022.

Misure fiscali per il welfare aziendale

Per il 2022, in deroga a quanto disposto dall’art.51, comma 3, TUIR, è prevista la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente: del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti; delle somme erogate/rimborsate agli stessi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato/energia elettrica/gas naturale; entro il limite complessivo di 600 euro.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al decreto: “la disposizione stabilisce per l’anno 2022 l’incremento a euro 600 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo tra i cosiddetti fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

Di conseguenza l’originario importo di 258,23 euro, aumentato a 516,46 euro per il 2020 e 2021, è ora ulteriormente incrementato a 600 euro limitatamente al 2022.

Fondo sostegno potere d’acquisto lavoratori autonomi 

Il Decreto Aiuti bis modifica l’art.33, comma 1, del Decreto Aiuti (DL n.50/2022), aumentando da 500 a 600 milioni di euro, per il 2022, lo specifico fondo destinato al riconoscimento di un’indennità una tantum a favore di: lavoratori autonomi / professionisti iscritti all’INPS; professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n.509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n.103/96 (Casse Interprofessionali).

Ai sensi del comma 2 del citato art. 33 l’indennità spetta a condizione che i predetti soggetti: non abbiano fruito delle indennità previste dagli artt.31 (200 euro per i lavoratori dipendenti) e 32 (200 euro per pensionati e altre categorie di soggetti) del Decreto Aiuti; abbiano percepito un reddito complessivo 2021 non superiore all’importo stabilito dal Ministero del Lavoro. Quest’ultimo ha recentemente approvato e trasmesso al MEF lo specifico Decreto che fissa il limite di reddito a 35.000 euro.

È disposto l’incremento del fondo (da 10 a 25 milioni di euro per il 2022) destinato al riconoscimento del cosiddetto “bonus psicologo” previsto dall’art.1 quater, DL n.228/2021.

Bonus abbonamenti trasporto pubblico 

È disposto l’incremento del fondo (da 79 a 180 milioni di euro per il 2022) destinato a mitigare l’impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare con riguardo ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, tramite il riconoscimento di un buono per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

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