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Parte l’incentivo per l’occupazione dei giovani che non studiano e non lavorano

29 Giugno 2023 Stampa

Il Governo ha introdotto un nuovo incentivo, previsto dall’articolo 27 del “Decreto Lavoro” (D.L. n.48/2023), con l’obiettivo di favorire l’occupazione dei giovani che non stanno studiando né lavorando, i cosiddetti NEET (Not in Education, Employment or Training ndr.)

Le disposizioni agevolative si applicano ai giovani che rispondono ai seguenti criteri:

Le assunzioni che danno diritto al beneficio devono avvenire nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre di quest’anno.

In cosa consiste e a chi si rivolge il beneficio

Il beneficio consiste nel riconoscimento di un “bonus” pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali del lavoratore interessato per un periodo di 12 mesi. Questo incentivo viene applicato a chi viene assunto con un contratto a tempo indeterminato, con un rapporto di apprendistato professionalizzante o con un contratto di somministrazione a tempo indeterminato. L’assunzione può avvenire in tutti i settori produttivi, ad eccezione del settore domestico a causa delle sue particolari caratteristiche.

L’incentivo è cumulabile con altre agevolazioni previste dalla normativa vigente. Tuttavia, la percentuale di cumulabilità non supererà il 20%, anche se è necessario attendere chiarimenti pratici dall’INPS, poiché la cumulabilità al 20% si riferisce alla contemporaneità di due o più benefici. Questa restrizione non dovrebbe riguardare l’apprendistato professionalizzante, in quanto il contributo a carico del datore di lavoro (10%, o 1,5% e 3% per le aziende con meno di 9 dipendenti nei primi due anni) rappresenta una “contribuzione propria” e non ridotta.

Come usufruirne

Per usufruire del beneficio, è necessario prenotarlo tramite una piattaforma INPS, attualmente non ancora disponibile. Le modalità e i tempi di prenotazione sono i seguenti:

  • Presentare una richiesta telematica all’INPS, quantificando il 60% del costo complessivo del dipendente per i 12 mesi previsti;
  • L’INPS avrà 5 giorni per rispondere, in quanto deve accertare, anche prospetticamente, la disponibilità delle risorse (che non sono, come vedremo, illimitate);
  • Ricevuta la risposta positiva, il datore di lavoro avrà 7 giorni di tempo per stipulare il contratto con il giovane (termine perentorio da rispettare assolutamente, pena la decadenza dalla procedura) e adempiere a tutte le formalità conseguenti (ad esempio, la comunicazione telematica dell’assunzione ai servizi per l’impiego);
  • Nei successivi 7 giorni, pena la decadenza dal beneficio, il datore di lavoro dovrà comunicare l’avvenuta stipula del contratto di lavoro.

La mancata osservanza dei termini indicati comporterà l’annullamento del “bonus” già assegnato (che può essere utilizzato mediante un sistema di conguaglio mensile tramite l’Uniemens) e sarà destinato ad altri datori di lavoro che abbiano presentato le loro richieste successivamente. L’INPS elaborerà tali richieste nell’ordine cronologico di ricezione.

È importante sottolineare che i datori di lavoro devono essere in regola con il DURC (il documento di regolarità contributiva ndr.), rispettare la normativa in materia di lavoro e sicurezza e adempiere agli altri obblighi di legge, garantendo ai propri dipendenti il trattamento previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, territoriale o aziendale, tramite le RSU o la RSA (articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006).

A quanto ammontano le risorse

I fondi disponibili non sono illimitati: ammontano a 80 milioni di euro per l’anno corrente e a 51,8 milioni di euro per il 2024.

Al momento mancano ancora le indicazioni relative alla registrazione al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, il decreto per la ripartizione delle risorse e il programma INPS per la prenotazione dell’incentivo.

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