Il 15 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge “fisco-lavoro” (DL n.146/2021). Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre. Tra le misure commentate anche dalla nostra Confederazione, il decreto dispone il rifinanziamento della cassa integrazione Covid-19 (scontata dai contributi addizionali ndr.) spettante per alcune tipologie di attività e da usare dal 1°ottobre al 31 dicembre 2021, la conferma dei congedi per i figli in DAD, affetti da Covid o in quarantena e il rifinanziamento dell’indennità di malattia per quarantena e nuove norme a tutela della sicurezza sul lavoro.
Vediamo qui di chiarire i principali aspetti dell’estensione degli ammortizzatori sociali Covid a fine anno.
Quali settori possono farne richiesta
La proroga di ulteriori 13 settimane di cassa integrazione Covid si rivolge alle piccole imprese del terziario, del commercio, agli artigiani e più in generale può essere richiesta da tutti i datori di lavoro che operano in settori non industriali e che rientrano nelle tutele del FIS (fondo di integrazione salariale ndr.), dei Fondi di solidarietà bilaterali e della CIGD (cassa integrazione in deroga ndr.), da utilizzare obbligatoriamente dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021.
Per le imprese industriali dei settori tessile, di confezione di articoli di abbigliamento, in pelle e pelliccia e di fabbricazione di articoli in pelle e simili, è poi prevista una proroga dei trattamenti emergenziali per ulteriori 9 settimane collocabili sempre tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.
Condizione per farne richiesta
La norma pone tuttavia alcune condizioni di accesso. In particolare i datori di lavoro del settore non industriale potranno ricorrere alle 13 settimane di cassa Covid solo se sono stati autorizzati a fruire di tutte le precedenti 28 settimane previste dal decreto Sostegni (DL n.41/2021).
Le imprese del tessile, dell’abbigliamento e del calzaturiero, accedono invece alla proroga solo se ha avuto l’autorizzazione a fruire di tutte le precedenti 17 settimane introdotte dal decreto Sostegni bis (DL n.73/2021).
I datori di lavoro mentre usano la cassa Covid gratuita non possono effettuare licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo, salvo nel caso di cessazione definitiva dell’attività per liquidazione o in presenza di accordi collettivi sugli esodi incentivati.