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I principali crediti d’imposta previsti dal Decreto Aiuti

Il 17 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – ed è quindi già in vigore – il cosiddetto “decreto aiuti” (DL n.50/2022). Tra le altre cose il provvedimento ritocca al rialzo i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas previsti nei decreti pubblicati negli scorsi mesi (vedi decreti energia ed anti-rincari ndr.), distinguendo tra quattro diverse categorie di imprese: le cosiddette “energivore”, le “gasivore”, le imprese con contatori di potenza non inferiori a 16,5 kW e le imprese non gasivore.

Inoltre il “decreto aiuti” prevede dei crediti d’imposta rivolti alle imprese dell’autotrasporto per l’acquisto del gasolio, modifica la disciplina relativa al Superbonus 110% ed eleva parte delle agevolazioni fiscali del piano Transizione 4.0. In attesa della sua conversione in legge, ecco una sintesi delle principali misure contenute nel decreto.

I crediti d’imposta per le “imprese non gasivore”

Per quanto riguarda il credito d’imposta riconosciuto alle “imprese non gasivore” (dal DL n. 17/2022), la percentuale del credito d’imposta previsto dal DL n. 21/2022, passa ora dal 20 al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas. L’agevolazione riguarda l’acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

Attenzione, per accedere a questo credito d’imposta è necessario che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre 2019.

I crediti d’imposta per le “imprese gasivore”

Per quanto riguarda il credito d’imposta riconosciuto alle “imprese gasivore“, ossia che operano nei settori dell’allegato 1 al DM 541/2021 e che hanno consumato, nel I trimestre del 2022, gas naturale per usi energetici non inferiori al 25% del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1 del DM 541, al netto dei consumi per usi termoelettrici. A queste imprese il “decreto aiuti” attribuisce un credito d’imposta del 10% della spesa sostenuta nel I trimestre 2022 (non per usi termoelettrici), qualora il prezzo di riferimento calcolato come media dei prezzi del mercato infragiornaliero dell’ultimo trimestre 2021 sia superiore di oltre il 30% all’ultimo trimestre 2019.

Per il II trimestre 2022 la percentuale del credito d’imposta passa poi al 25% (in precedenza era del 20% ndr.) per gli acquisti di gas non a uso termoelettrico, sempre a condizione che i prezzi medi di riferimento abbiano subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

I crediti d’imposta per le imprese “non energivore”

Per ciò che riguarda il credito d’imposta previsto dal DL n. 21/2022 rivolto alle “imprese non energivore“, cioè quelle dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW, la percentuale del credito d’imposta passa dal 12% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia, al 15% sul costo della componente energia del solo II trimestre 2022, sempre in presenza di una crescita di oltre il 30% tra il I trimestre 2022 e il I trimestre 2019. È bene precisare che il credito d’imposta spetta sull’acquisto della componente elettrica effettivamente utilizzata nel II trimestre 2022, comprovata dalle fatture di acquisto.

I crediti d’imposta per le “imprese energivore”

Per quanto riguarda invece le “imprese energivore” (vedi DM 21/2017), esse usufruiscono di un credito d’imposta del 20% e del 25% per i costi della componente energia del I e del II trimestre 2022, purché – rispettivamente – i costi dell’ultimo trimestre 2021 siano superiori di oltre il 30% a quelli dell’ultimo trimestre 2019 e i costi del primo trimestre 2022 siano superiori di oltre il 30% a quelli del primo trimestre 2019.

Tempistiche e modalità di utilizzo dei crediti d’imposta

Tutti i crediti previsti per l’acquisto di gas ed energia elettrica sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro il 31 dicembre 2022. Come accennato sopra, la compensazione può avvenire anche prima della chiusura del trimestre, purché sia comprovata dalle fatture di acquisto e il consumo sia già avvenuto. I crediti d’imposta sono cedibili, ma solo per intero, ad istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo o ad assicurazioni autorizzate ad operare in Italia.

Credito d’imposta autotrasportatori 

Come riportato in questo articolo, il “decreto aiuti” prevede un credito d’imposta per l’acquisto di gasolio indirizzato alle attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. A queste imprese viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 28% della spesa sostenuta nel I trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, al netto dell’Iva, utilizzato per l’esercizio delle attività di cui sopra e comprovato dalle fatture di acquisto. Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione. 

Modifiche al Superbonus 110%

Il “decreto aiuti” modifica la normativa sul Superbonus 110%, prevedendo per gli interventi su unità immobiliari effettuati da persone fisiche, la detrazione del 110% anche per spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 settembre 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (precedentemente il termine era fissato al 30 giugno 2022 ndr.). Non solo. Viene anche disposto che per determinare il raggiungimento del 30% dell’intervento complessivo possono (quindi non “devono” ndr.) essere compresi anche i lavori non agevolati al 110%.

Interventi edili, cambia la disciplina sulla cessione dei crediti

Il “decreto aiuti” stabilisce che, per le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’apposito albo, è sempre consentita la cessione dei crediti d’imposta a clienti professionali privati (cliente cioè che “possiedono l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono” ndr.) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Ricordiamo che per lo sconto in fattura la norma dispone che il soggetto che effettua lo sconto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo, può cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni a condizione, però, che queste vengano effettuate solo a favore di così detti soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario, assicurazioni).

I crediti d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0

Il “decreto aiuti” dispone che per gli investimenti in beni immateriali 4.0 (vedi allegato B della Legge di Bilancio 2017), effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, o entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 risulti accettato dal fornitore l’ordine e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisto del bene, che il credito d’imposta riconosciuto nella misura del 20 per cento è elevato al 50%.

I crediti d’imposta per formazione 4.0 

Il “decreto aiuti” dispone anche che le aliquote del credito d’imposta del 50% o e del 40% riconosciuti, rispettivamente, alle piccole imprese e alle medie imprese, sulle spese di formazione del personale dipendente e finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono aumentate al 70% per le piccole imprese e al 50% per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con apposito decreto e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle predette competenze siano certificati tramite modalità stabilite con decreto.

Per i progetti di formazione avviati dopo il 18 maggio 2022 che non soddisfano le condizioni di cui sopra, le misure del credito d’imposta sono rideterminate al 40% per le piccole imprese e 35% per le medie imprese.

I crediti d’imposta per le sale cinematografiche 

Il credito d’imposta riconosciuto nella misura massima del 20% sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, viene ora riconosciuto nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.

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