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Lavoro: le novità della Legge di Bilancio 2021

Proroga del divieto di licenziamento, agevolazioni alle assunzioni, modifica alla normativa sui contratti a termini e molto altro ancora. Come sul fronte fiscale (qui abbiamo riassunto alcune delle principali novità) la legge di Bilancio per il 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre, interviene introducendo numerose novità in materia lavoristica.
Proviamo qui a riassumere le principali, rammentando che per alcune di esse si attende l’approvazione di appositi decreti attuativi o – in taluni specifici casi – l’ok della Commissione Europea. A tal proposito vi terremo informati nelle prossime settimane, per ora ecco l’elenco delle novità contenute nei vari commi (1.150 in tutto ndr.) dell’articolo 1.

Riduzione del cuneo fiscale

Il comma 8 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021 conferma l’ulteriore detrazione spettante per i redditi da lavoro dipendente compresi tra i 28mila e i 40mila euro. L’importo è variabile e diminuisce all’aumentare del reddito.

Esonero contributivo per le assunzioni di giovani e donne

Il comma 10 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021 prevede, per nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, un esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano ancora compiuto 36 anni

Allo stesso modo il comma 16 dell’articolo 1 prevede un esonero del 100% dei contributi a carico dell’azienda, fino a 6mila euro annui, per favorire l’assunzione di donne disoccupate, nel biennio 2021-2022. Il beneficio dura 12 mesi per i contratti a termine e 18 mesi per quelli a tempo indeterminato.

N.B Questi benefici si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Fondo per l’esonero parziale dai contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti

Con i commi da 20 a 22 la Legge di Bilancio istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un Fondo (con dotazione iniziale pari a 1 mld di euro ndr.) per l’esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti nel 2021 da lavoratori autonomi e professionisti che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50mila euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019 che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019.

Sostegno alle lavoratrici madri e alla conciliazione vita/lavoro

Viene incremento con 50 milioni di euro, il Fondo finalizzato a sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto e a finanziare le associazioni che si occupano di assistenza psicologica in favore dei genitori (vedi commi a 23 a 26).

Fondo a sostegno dell’imprenditoria femminile

La manovra istituisce un Fondo a sostegno dell’imprenditoria femminile. Gli interventi sono diversificati e spaziano dai contributi a fondo perduto ai finanziamenti senza interessi, fino agli incentivi per rafforzare le imprese femminili costituite da almeno 36 mesi (vedi commi da 97 a 117).

Rinnovo dei contratti a tempo determinato

Il comma 279 proroga al 31 marzo 2021 il termine entro cui i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta anche in assenza delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015. Cioè:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
  • altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.

Cassa integrazione Covid

I datori di lavoro possono richiedere ulteriori 12 settimane di cassa integrazione ordinaria Covid da fruire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Sono inoltre concesse 90 giornate di Cassa Covid per i lavoratori agricoli fino al 30 giugno 2021. Tali benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio (vedi commi da 300 a 306).

Esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di Cassa integrazione Covid

Viene esteso di otto settimane l’esonero contributivo previsto per i datori di lavoro privati (ad eccezione di quelli del settore agricolo) che non ricorrono alla cassa integrazione Covid. L’agevolazione deve essere fruita entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL (vedi comma 306).

Blocco dei licenziamenti

Viene esteso al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento per motivi economici. Fino alla stessa data è inoltre preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della stessa legge.
Queste sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 Cod. Civ. o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (vedi comma 309).

Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali istituisce «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), uno strumento finalizzato ad incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze (commi 324 e 325).

Fondo per i caregiver familiari

Sempre presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, viene istituito con il comma 334 un Fondo di 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare.

Cassa per gli autonomi (ISCRO)

Con il comma 386 la legge di Bilancio istituisce per il 2021-2023, in via sperimentale, un ammortizzatore sociale rivolto agli iscritti alla gestione separata INPS, con redditi entro 8.145 euro e con partita IVA aperta da almeno 4 anni. Lo strumento dura sino a sei mensilità con un importo compreso da 2.450 a 800 euro mensili.

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