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Legge di Bilancio 2020, le novità per il mondo del lavoro

6 minuti di lettura
3 Gennaio 2020 Stampa

Pubblicata lo scorso 30 dicembre 2019 sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, la Legge di Bilancio 2020 contiene alcune significative novità per il mondo del lavoro. Eccone un elenco commentato dai nostri esperti. 

Incentivo per l’assunzione con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (comma 8)

La misura, richiesta da tempo da Confartigianato Imprese, prevede per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nell’anno 2020 da parte di datori di lavoro con un numero di dipendenti inferiore o pari a nove uno sgravio contributivo pari – per i primi tre anni di contratto – al 100% della contribuzione dovuta. Per gli anni successivi al terzo la contribuzione a carico del datore di lavoro resta invece pari al 10%.

Incentivo contributivo per assunzione a tempo indeterminato di under 35 (comma 10)

La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha previsto un esonero contributivo, pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, entro il limite massimo di 3mila euro su base annua, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di giovani in precedenza mai occupati stabilmente (si veda A72018033). Nel testo originario della norma l’agevolazione riguardava per il solo 2018 gli under 35, poi dal 2019 il limite di età scendeva a 30 anni. La legge di conversione del cd. Decreto Dignità (DL 87/18) riportava il limite di età a 35 anni, limitatamente alle assunzioni effettuate nel corso degli anni 2019 e 2020, subordinando però questa possibilità ad una serie di provvedimenti di fatto mai adottati. Il legislatore della Legge di Bilancio 2020 colma questo vuoto andando a modificare direttamente l’art. 1, comma 102, della legge 205/2017, sostituendo le parole “limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018” con la nuova previsione “limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020”. Di fatto viene previsto l’incentivo – anche per i lavoratori di età compresa da 30 a 35 anni – per tutto il triennio 2018-2020, senza soluzione di continuità. Anche le assunzioni effettuate nel corso del 2019, rientranti nell’ambito di applicazione dell’esonero, potranno quindi essere ora oggetto di recupero della maggior contribuzione versata, secondo le modalità che dovranno essere comunicate dall’INPS.

Incentivo per l’assunzione di “giovani eccellenze” (comma 11)

La scorsa Legge di Bilancio ha introdotto l’incentivo di cui in oggetto, che consiste in un anno di sgravio totale della contribuzione a carico del datore di lavoro (premi INAIL esclusi), nel limite di 8.060 €, per le assunzioni effettuate nel corso del 2019 con contratto a tempo indeterminato di cittadini in possesso di una laurea magistrale o di un dottorato di ricerca conseguiti con votazioni “brillanti”. Come spesso accade nella storia dei vari incentivi, anche quello in argomento risultava ancora “al palo” e quindi – di fatto – inapplicabile, in difetto di indicazioni operative, in questo caso da parte dell’INPS. Il legislatore rimuove questa “inerzia” abrogando la previsione di “delega alla gestione” all’ INPS (“l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con apposita circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 706”) ed affermando che “al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 706 si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti dal Data creazione documento: decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 ottobre 2013”, che poi altro non sono che le disposizioni relative al credito di imposta riconosciuto alle imprese per l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo. Pare di capire dunque che cambi la natura stessa dell’incentivo, da agevolazione contributiva a credito d’imposta.

Anticipazione del contributo NASpI per intraprendere un’attività di lavoro autonomo attraverso la sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa (comma 12)

In questa particolare fattispecie viene prevista la non imponibilità dell’anticipo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Occorrerà comunque un provvedimento dell’Agenzia delle entrate per stabilire i criteri e le modalità di attuazione di questa disposizione.

Sgravio contributivo per l’assunzione di atlete per le quali si applichino le disposizioni previste per lo sport professionistico (comma 181)

Le disposizioni sul professionismo di cui alla legge 91/1981 possono ora trovare applicazione anche nello sport femminile, anche se ancora limitatamente a scelte volontarie da parte delle società sportive e comunque entro gli ambiti definiti dalle competenti Federazioni. L’applicazione delle regole dello sport professionistico comporta, tra le altre cose, l’insorgenza delle obbligazioni contributive nei confronti della gestione INPS ex – ENPALS. Proprio per agevolare questo “passaggio” delle atlete dal mondo dilettantistico (esente da obbligazioni contributive) a quello professionistico la Legge di Stabilità introduce – per gli anni 2020, 2021 e 2022 – un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 € su base annua.

Ampliamento del congedo obbligatorio di paternità (comma 342)

Il congedo di cui in sopra viene ulteriormente ampliato, prevedendosi – per l’anno 2020 – una fruizione pari a 7 giorni.

Determinazione del fringe benefit per l’auto concessa ad uso promiscuo (comma 677)

È una delle disposizioni più discusse e oggetto di modifiche nel corso dell’iter parlamentare della Legge di Bilancio. Da un iniziale, rilevante incremento generalizzato dell’imposta per tutti i veicoli si è approdati ad un “balzello” più contenuto che riguarda i soli veicoli (quelli maggiormente inquinanti) concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dopo il 1° luglio 2020:

Quantità emissione CO2 %  % dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km – tabelle ACI 
Fino a 60 g/km 25%
  60 – 160 g/km 30%
160 – 190 g/km 40% (50% dal 2021)
Oltre 190 g/km 50% (60% dal 2021)

 Per i veicoli concessi entro il 30 giugno 2020 restano invece in vigore le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR nel testo vigente al 31 dicembre 2019, ovvero prima delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio.

Buoni pasto (comma 677)

Scende da 5,29 a 4 euro il limite di esenzione del buono pasto in formato cartaceo, mentre aumenta da 7 ad 8 euro l’esenzione di quello in forma elettronica; immutato invece il limite di esenzione (5,29 €) per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

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