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Lo sgravio per l’assunzione di apprendisti in microimprese non è stato rinnovato

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27 Novembre 2023 Stampa

L’INPS ha comunicato che lo sgravio contributivo del 100%, per i primi 3 anni, per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello) per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, non è stato rinnovato per l’anno 2023.

Cosa cambia per chi ha assunto apprendisti

Pertanto per gli apprendisti di primo livello, assunti dal 1° gennaio 2023, gli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, con numero di addetti pari o inferiore a nove, sono dell’1,50% (nei primi 12 mesi), del 3% (dal 13° al 24° mese) e del 5% (anziché del 10% – dal 25° mese). L’INPS ricorda che le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento della NASpI pari all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento (c.d. ticket di licenziamento).

I tre benefici contributivi suddetti possono essere riconosciuti nei limiti dello stanziamento previsto pari a “euro 5 milioni annui a decorrere dall’anno 2020”. Si evidenzia che dal 1° gennaio 2022 le tutele in materia di ammortizzatori sociali sono state estese anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia pertanto i datori di lavoro sono tenuti ai conseguenti obblighi contributivi illustrati nella circolare INPS n. 76 del 30 giugno 2022.

L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione e per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Per quanto attiene all’aliquota datoriale nelle ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro alla fine del periodo di apprendistato, non spetterà alcuna riduzione e si dovrà applicare l’aliquota contributiva “piena” in riferimento al settore di inquadramento previdenziale.

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