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Targhe estere: operativo il Registro pubblico dei veicoli esteri (REVE)

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13 Aprile 2022 Stampa

Dal 21 marzo 2022, alla luce delle modifiche al Codice della Strada apportate dalla Legge n. 238/2021 sono state introdotte novità per quanto riguarda la circolazione sul territorio italiano di veicoli con targa estera. In particolare, dal 21 marzo 2022 è stato reso operativo il nuovo Registro Pubblico dei Veicoli Esteri (REVE) a cui dovranno obbligatoriamente registrarsi auto, motoveicoli e rimorchi che circolano nel nostro Paese e che sono stati immatricolati all’estero, in alcuni casi specifici.

Il REVE, pur risiedendo nel sistema informativo dell’ACI, costituisce un archivio diverso e distinto rispetto all’archivio del PRA ed è stato creato per contrastare il fenomeno delle estero-vestizioni (pratica di immatricolare all’estero di veicoli al fine di eludere gli obblighi fiscali e assicurativi) in Italia.

Cosa stabiliscono le nuove disposizioni

Le nuove disposizioni introducono le seguenti regole generali:

  • i soggetti residenti in Italia (cittadini UE ed extra UE) hanno l’obbligo, entro tre mesi dalla data di acquisizione della residenza stessa, di immatricolare in Italia il veicolo di proprietà già immatricolato all’estero;
  • i cittadini stranieri residenti all’estero potranno circolare in Italia con veicoli con targa estera per la durata massima di un anno;
  • i conducenti residenti in Italia ma non intestatari del veicolo (es. locatari – leasing o noleggio – comodatari, ecc.) dovranno portare a bordo del veicolo, oltre al documento di circolazione estero, un documento di data certa, sottoscritto dall’intestatario del veicolo, dal quale risulti a che titolo e per quanto tempo utilizzeranno il veicolo che guidano.

Veicoli esteri con obbligo di registrazione

Sono soggetti a registrazione nel REVE i veicoli nella disponibilità di:

  • cittadini (italiani o stranieri) residenti in Italia che, a vario titolo, dispongono di veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche con residenza/sede in uno Stato estero per un periodo superiore a 30 giorni, anche non continuativi, nell’anno solare. L’utilizzo dovrà essere comprovato da un documento di data certa (ad es. contratto di noleggio, leasing, comodato ecc.) sul quale dovrà essere indicata anche la durata dell’utilizzo. L’obbligo è a carico di chi utilizza il mezzo;
  • lavoratori subordinati che svolgono la loro attività lavorativa presso un’azienda con sede in uno Stato confinante/limitrofo, con l’Italia o lavoratori autonomi che hanno la sede della propria attività professionale presso uno Stato confinante/limitrofo (cosiddetti “frontalieri”) proprietari di veicoli immatricolati all’estero. La registrazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di acquisto della proprietà del veicolo. L’obbligo è a carico dell’intestatario del mezzo.

Esclusioni

Non sono soggetti a registrazione nel REVE i veicoli nella disponibilità di:

  • cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia;
  • personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero;
  • personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari;
  • familiari conviventi all’estero del personale indicato dai punti 2 e 3;
  • conducenti, residenti in Italia da oltre sessanta giorni, che guidano veicoli, immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali i conducenti sono legati da rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.

Operazioni da registrare nel REVE

All’interno del REVE dovranno essere annotate le seguenti operazioni:

  • Registrazione di inizio disponibilità del veicolo;
  • cancellazione per fine disponibilità;
  • variazione residenza/sede;
  • proroga utilizzo del veicolo;
  • eventuali variazioni della disponibilità del veicolo (chi cede la disponibilità del mezzo sarà tenuto a richiedere la registrazione delle variazioni).

Dove effettuare la registrazione al REVE

Le registrazioni/annotazioni nel REVE possono essere effettuate presso:

  • gli uffici del PRA (previa prenotazione);
  • lo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA).

A seguito della registrazione, sarà rilasciata un’attestazione da esibire secondo quanto disciplinato dall’art. 93-bis del Codice della strada. L’attestazione conterrà la targa estera ed un codice identificativo con cui il veicolo verrà riconosciuto in Italia per gli adempimenti amministrativi, nonché un QR code che consentirà la verifica dei dati riportati sull’attestazione.

L’inosservanza delle disposizioni di cui sopra è soggetta alle sanzioni previste dall’art 93-bis del Codice della Strada e, nei casi più gravi, dall’art. 94 comma 3 dello stesso.

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