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Sorveglianza e controllo della legionellosi

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21 Marzo 2018 Stampa

LINEE GUIDA REGIONALI PER LA SORVEGLIANZA E IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI

Le infezioni da legionella sono un problema sempre più importante nella sanità pubblica e sono sottoposte a sorveglianza speciale da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dell'Unione Europea (UE) e dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS). Negli anni, in Italia, il numero dei casi notificati è passato dai 100 casi all'anno negli anni '90 ai quasi 1500 nel 2014.

La Legionella è ampiamente diffusa in natura, si trova associata alla presenza di acqua, superfici lacustri e fluviali, sorgenti termali, falde idriche ed ambienti umidi in genere; da queste sorgenti la Legionella può colonizzare gli ambienti idrici artificiali, reti cittadine, impianti idrici e di climatizzazione piscine, fontane, ecc., le quali si pensa agiscano come amplificatori e disseminatori del microrganismo creando un potenziale rischio per la salute umana, specialmente per le persone portatrici di fattori di rischio, età > 50 anni, sesso maschile, fumo, presenza di patologie croniche con o senza immunodeficienza associata. La Legionella è normalmente acquisita per via respiratoria mediante inalazione, aspirazione o microaspirazione di aerosol contenenti il batterio oppure di particelle derivate dall'essiccamento.  Non si tratta quindi di eradicare un germe che è ubiquitario ma di mettere in atto un sistema di controllo coordinato al fine di tutelare la salute pubblica.

L'Allegato 1 del provvedimento fornisce i criteri e modalità per la valutazione del rischio ed indicazioni finalizzate alla prevenzione e al controllo delle Legionellosi, in particolare, sul territorio regionale, si rivolge al sistema sanitario regionale, agli operatori ed alle associazioni di categoria dei settori direttamente o indirettamente interessati alla problematica ovvero:

– operatori del settore turistico, termale, sportivo e ricreativo;
– progettisti e tecnici addetti alla costruzione degli impianti;
– impiantisti e tecnici addetti alla manutenzione degli impianti;
– amministratori condominiali, ecc..

Per le strutture che sono anche luoghi di lavoro la valutazione del rischio è obbligatoria in quanto alcune specie di Legionella sono classificate al Gruppo 2 tra gli agenti patogeni nell'Allegato XLVI del Titolo X del D. Lgs. 81/08 e smi., titolo da attuare in conformità ai disposti degli art. 15 e 18 del Titolo I del citato decreto.

La valutazione del rischio deve essere documentata formalmente nel Documento di Valutazione del Rischio datato e sottoscritto dagli estensori, nel quale deve essere definito il Piano di controllo cioè l'insieme delle misure da mettere in atto per controllare e minimizzare il rischio Legionellosi.

La valutazione del rischio deve essere effettuata e revisionata almeno ogni 2 anni o ogni anno sulla base delle tipologia delle strutture e degli impianti, ogni volta che la situazione valutata possa essersi modificata ed urgentemente ad ogni segnalazione di un possibile caso di Legionellosi.

Le Linee guida recepiscono i contenuti delle Linee guida nazionali concordati in sede di Conferenza Permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed indicano inoltre:

a) i requisiti tecnico – costruttivi per la realizzazione dei nuovi impianti idro – sanitari e di condizionamento;

b) i criteri e le raccomandazioni per la gestione degli impianti a rischio e per il monitoraggio ambientale con particolare riferimento alle:
– strutture turistico – ricettive, termali ad uso collettivo (impianti sportivi e ludici, palestre, centri commerciali, fiere ed esposizioni, ecc.);
– strutture sanitarie;
– strutture socio sanitarie e socio assistenziali;

c) le modalità di effettuazione degli interventi delle Aziende Sanitarie Regionali a seguito del verificarsi di casi di Legionellosi;

d) le modalità di collaborazione tra le Aziende Sanitarie al fine di rendere più efficaci i piani di sorveglianza e controllo nelle strutture sanitarie;

e) i criteri di qualità analitica e la rete organizzativa di laboratori pubblici ambientali e regionali;

Per quanto sopra esposto è il caso di auspicare che i Comuni tengano conto di quanto previsto nell'Allegato 1 della delle Linee guida, provvedendo all'adeguamento dei propri regolamenti al fine di assicurare nel territorio della Regione l'applicazione omogenea delle suddette linee guida a salvaguardia della salute pubblica.

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