Per quanto riguarda il settore del benessere, sono destinatari dei contributi a fondo perduto gli operatori dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’allegato 2 al decreto, e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
Si tratta delle attività ubicate nelle cosiddette “zone rosse” e quindi sospese per effetto del sopracitato DPCM, con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’allegato 2 ed in particolare istituti di bellezza (codice Ateco 96.02.02), manicure e pedicure (codice Ateco 96.02.03), e tatuaggio e piercing (codice Ateco 96.09.02).
Il contributo a fondo perduto è determinato nella misura del 200% di quanto già erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 che, si ricorda, era stato riconosciuto a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 fosse inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Non sono stati invece introdotti i ristori reiteratamente invocati da Confartigianato per compensare le perdite derivanti dalle disposizioni contenute nel DPCM del 3 novembre relative alla chiusura nei giorni festivi e prefestivi delle attività ubicate nei centri commerciali e al divieto di spostamento, nelle zone arancioni e rosse, da un comune all’altro per raggiungere le attività di servizi alla persona.
A tale proposito Confartigianato Benessere assicura la prosecuzione della serrata pressione confederale nei confronti degli interlocutori istituzionali affinché tali istanze vengano finalmente recepite e la massima tempestività dell’informazione rispetto all’argomento.