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Come funziona l’obbligo informativo per chi riceve contributi

La legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 4/8/2017 n°124), ha previsto una serie di obblighi informativi per i soggetti che percepiscono vantaggi economici erogati dagli enti facenti parte la Pubblica Amministrazione (di cui all’art.1, comma 2, D.lgs n.165/2001) ed altri enti assimilati alla stessa (di cui all’art. 2-bis, D.lgs. n.33/2013).

Chi rigurda il nuovo obbligo

L’obbligo di dare pubblicità ai contributi percepiti riguarda: gli enti non commerciali (associazioni, ONLUS, fondazioni, ecc..), le cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri, le imprese commerciali (società di capitali, società di persone, ditte individuali, compresi i contribuenti forfetari e minimi).

In particolare devono essere fornite le informazioni relative a: sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. Il beneficio economico percepito è oggetto dell’obbligo pubblicitario a prescindere dalla forma e dalla circostanza che lo stesso sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito). L’obbligo pubblicitario si verifica se le agevolazioni ricevute nel corso di un anno sono di importo pari o superiore a 10.000 euro. Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il limite dei 10.000 euro va inteso in senso cumulativo, deve quindi essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Di conseguenza scatta l’obbligo se la somma delle singole erogazioni supera la soglia dei 10.000 euro ancorché le stesse prese singolarmente rimangono al di sotto della predetta soglia. Gli enti non commerciali, le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri sono tenuti a pubblicare le informazioni relative ai contributi percepiti nei propri siti Internet entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di ricezione dei contributi.

Le imprese che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligate all’iscrizione nel Registro delle imprese devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, nella nota integrativa del bilancio d’esercizio se redatto in forma estesa e dell’eventuale bilancio consolidato. In tal caso, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali. I soggetti che invece redigono il bilancio in forma abbreviata ed i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (società di capitali che redigono il bilancio in forma micro, imprenditori individuali, società di persone) assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello di ricezione dei contributi.

Come inserire le informazioni

Le informazioni devono essere fornite in forma sintetica con riferimento alla norma di legge. In particolare, le informazioni da riportare sono: i dati identificativi del soggetto erogante; l’importo dell’erogazione ricevuta; la data di ricezione; la causale del contributo.

Va evidenziato infine che l’obbligo di riportare le predette informazioni nella Nota integrativa ovvero di pubblicazione delle stesse sul sito Internet o portale digitale non sussiste per: gli aiuti di Stato; gli aiuti de minimis; in quanto già contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Ciò a condizione che nella Nota integrativa ovvero sul sito Internet/portale digitale sia dichiarata l’esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

A partire dall’1 gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 165/2001 che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall’Amministrazione vigilante o competente per materia.

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