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Nuove misure contro l’interposizione illecita di manodopera

3 minuti di lettura
26 Marzo 2024 Stampa

Il decreto legge n. 19 del 2024, entrato in vigore il 2 marzo, segna un punto di svolta nella lotta contro l’interposizione illecita di manodopera e le pratiche illecite in materia di appalto e distacco. Questa nuova normativa introduce misure più severe per i datori di lavoro colpevoli, delineando un quadro normativo più stringente per contrastare fenomeni di sfruttamento nel mondo del lavoro.

Definizione e distinzione dell’appalto lecito

l decreto chiarisce la definizione di appalto, sottolineando la differenza tra l’appalto lecito e quello illecito. Un appalto è considerato lecito quando l’appaltatore si assume l’organizzazione dei mezzi necessari e gestisce a proprio rischio il completamento di un’opera o di un servizio, distinguendosi così dalla mera somministrazione di lavoro.

Quindi i criteri che contraddistinguono e legittimano l’appalto genuino sono:

  • l’organizzazione di mezzi, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto;
  • l’esercizio, da parte dell’appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto;
  • l’assunzione, da parte dell’appaltatore, del rischio d’impresa.

Inasprimento delle sanzioni

La nuova legislazione reintroduce il reato di somministrazione illecita di manodopera, prevedendo sanzioni severe come l’arresto fino a un mese o un’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore e per ogni giorno di lavoro, estese sia all’utilizzatore che allo pseudo appaltatore. La legge estende queste sanzioni anche a chi viola le norme sul distacco di personale. Inoltre, il lavoratore coinvolto in queste pratiche illecite può ora richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il committente.

Modificate anche le conseguenze sanzionatorie della somministrazione fraudolenta. È stato aggiunto il seguente comma secondo cui “Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione”.
Inoltre, gli importi di tutte le sanzioni previste dal D.Lgs 276/2003 siano aumentati del 20% nel caso che, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.

Misure preventive

In presenza di sfruttamento di lavoratori minori, le pene diventano ancora più severe. Inoltre, è stato introdotto un meccanismo di prevenzione, permettendo ai contravventori di estinguere la violazione penale mediante il pagamento di una somma ridotta, purché rispettino un’apposita prescrizione obbligatoria.
L’ultima novità riguarda l’obbligo per gli appaltatori e i subappaltatori di riconoscere al personale un trattamento economico che non sia inferiore a quello previsto dai contratti maggiormente applicati nella zona e nel settore connesso alle attività appaltate.

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