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Patente a punti nei cantieri: l’associazione ribadisce la contrarietà

3 minuti di lettura
6 Maggio 2024 Stampa

Dal prossimo 1° ottobre 2024 entrerà in vigore la cosiddetta “Patente a punti” (o Patente a crediti) che interesserà tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili. Il DL 19, convertito nella legge 56, ha l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza sul luogo di lavoro, per la nostra associazione non è utile a garantire tale requisito, presentando diverse criticità per le imprese operanti nel settore.

Che cosa prevede la legge sulla “Patente a punti”

La legge introduce un sistema di certificazione per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri tramite il rilascio di una patente a punti, con decurtazione punti o sospensione nel caso di incidenti. Il funzionamento è simile a quello di una patente per auto. si parte da una base iniziale di 30 punti: nel caso si verifichino incidenti, infortuni sul lavoro e/o violazioni delle norme di sicurezza, si procede alla decurtazione dei punti.

Ad ogni violazione corrisponde una sanzione: in caso di infortunio grave di un dipendente, per esempio, la decurtazione varia dai 10 ai 20 punti, mentre l’accertamento di violazioni sulla sicurezza implicano decurtazioni che arrivano fino a 10 punti. Al di sotto dei 15 punti l’azienda sarà obbligata a sospendere l’attività e ad attivarsi per recuperare il punteggio perso, partecipando a corsi di formazione.

Quali sono i requisiti per il rilascio della “Patente a crediti”?

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro in base al possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  • possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Le modalità di presentazione della domanda saranno illustrate in un decreto che verrà approvato successivamente.

Il nostro partner assicurativo a disposizione per informazioni in merito alla sicurezza sul lavoro

La sicurezza sul luogo di lavoro è un aspetto fondamentale per la nostra associazione. Vogliamo ricordarti che è stata attivata una convenzione speciale, dedicata alla sicurezza e alla gestione dei rischi, pensata appositamente per le imprese artigiane nel settore edilizio, in collaborazione con il nostro partner assicurativo, Artigian Broker, esperto nel settore.

Attraverso questa convenzione, avrai l’opportunità di beneficiare di una consulenza personalizzata, condotta da esperti del settore assicurativo personalizzata e gratuita. Insieme verranno verificati i costi e l’adeguatezza delle tue attuali coperture, assicurandoci che siano il meglio per te ed eventualmente integrandole se dovesse mancare qualcosa per la tua sicurezza e quella della tua attività.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Dott. Gianluca Barilli, ([email protected] – cell: 349/2250790).

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