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Direttiva sul distacco dei conducenti: le principali novità

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28 Marzo 2023 Stampa

È stato pubblicato il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, che stabilisce norme specifiche sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada.

La direttiva rientra nell’ambito del Pacchetto Mobilità dell’UE, che determina una ampia riorganizzazione del settore dei trasporti su strada. Il decreto costituisce una lex specialis caratterizzata da norme settoriali e specifiche applicabili alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada e alle operazioni di cabotaggio.

Inoltre, armonizza gli obblighi amministrativi e le misure di controllo in materia. La disciplina speciale riguarda le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto effettuate da trasportatori stabiliti in uno Stato membro o in uno Paese terzo che distaccano conducenti in Italia, nonché le operazioni di cabotaggio effettuate in Italia da trasportatori stabiliti in uno Stato membro.

Le imprese di trasporto stabilite in Stati che non sono membri della UE non beneficiano di un trattamento di favore rispetto a quello riservato alle
imprese dell’Unione. Anche nel caso in cui vengano effettuate operazioni di trasporto con accordi bilaterali che consentono l’accesso al mercato UE. La disciplina speciale non si applica alle prestazioni di servizi di somministrazione di conducenti.

Prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada

Nel decreto sono state inserite delle disposizioni specifiche in merito alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada. Queste ultime si applicano ai conducenti di imprese estere di autotrasporto che eseguono in Italia trasporti internazionali e trasporti di cabotaggio, a condizione che nel periodo di distacco continui a esistere un rapporto di lavoro tra l’impresa di trasporto e il conducente distaccato.

Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell’ambito di una prestazione di servizi ha l’obbligo di trasmettere una dichiarazione all’inizio del distacco, attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI.

La dichiarazione di distacco deve contenere le seguenti informazioni:

  • l’identità del trasportatore ovvero il numero della licenza comunitaria, ove disponibili;
  • i recapiti di un gestore dei trasporti o di un’altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l’incarico di assicurare i contatti con le autorità competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;
  • l’identità, l’indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;
  • la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile;
  • la data di inizio e di fine del distacco;
  • il numero di targa dei veicoli a motore;
  • l’indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale o trasporto di cabotaggio.

Il trasportatore è inoltre tenuto ad aggiornare le informazioni appena citate, entro cinque giorni dall’evento che ne determina l’aggiornamento. In caso contrario è soggetto ad una sanzione da 1.000 a 4.000 euro.

Inoltre il trasportatore deve assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico la seguente documentazione:

  • copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI;
  • ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che si svolgono in Italia o le prove di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009;
  • le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio. In caso contrario è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a 10.000 euro.

L’impresa estera di autotrasporto ha l’obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale, qualsiasi prova del trasporto internazionale, idonea a dimostrare l’operazione di trasporto bilaterale. In caso contrario la sanzione va da 150 a 600 euro più fermo amministrativo del mezzo per non più di 30 giorni

Esenzione del distacco

Inoltre, il decreto stabilisce che, a partire dal 21 agosto, la possibilità di effettuare in esenzione dal distacco, negli Stati membri o Paesi terzi attraversati, un’attività di carico e/o scarico aggiuntiva al trasporto bilaterale, è limitata ai veicoli muniti di tachigrafo intelligente.

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