La sua entrata in vigore è prevista per il 9 agosto 2017. Il decreto legislativo 15 giugno 2017 n.106, ovvero l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n.305/2011 per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (materiali, manufatti, sistemi, ecc. che sono realizzati per diventare parte permanente di opere di costruzione) pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 10 giugno, armonizzerà la normativa italiana con quella dei Paesi dell'Unione Europea. L'obbiettivo è quello di garantire una maggiore sicurezza e qualità delle costruzioni, migliorarando al contempo la trasparenza e l'efficacia delle misure esistenti.
Il decreto, come previsto dal Regolamento europeo, disciplina le regole a cui sono sottoposti i fabbricanti di prodotti da costruzione, soggetti sia alle norme europee che a una Valutazione tecnica europea (ETA), fissando le condizioni per l'immissione dei prodotti sul mercato, le regole per la redazione della dichiarazione di prestazione, le istruzioni e informazioni sulla sicurezza dei prodotti (art.5).
In particolare recepisce quanto previsto dal Regolamento europeo adeguando il quadro normativo italiano e gli adempimenti per il mondo delle PMI con le seguenti imporanti indicazioni:
- – le deroghe dall'obbligo di redazione della dichiarazione di prestazione per i prodotti fabbricati in un unico esemplare o in un processo non in serie o fabbricati in un cantiere, per i prodotti fabbricati con metodi tradizionali o atti alla conservazione del patrimonio.
- – l'applicazione delle procedure semplificate per le microimprese come previsto dall'art.37 del Regolamento.
Il decreto determina poi chi controlla e vigila sul mercato e prevede un regime sanzionatorio che ne rappresenta uno dei punti salienti, coinvolgendo l'intera filiera della produzione (fabbricanti, importatori, distributori e mandatari), dei costruttori, direttori lavori, direttori dell'esecuzione e collaudatori, organismi e laboratori di parte terza nonché i progettisti che prescrivono prodotti non conformi.
Da evidenziare la sanabilità, senza sanzione, di meri errori formali (targhetta non conforme ai format, errori di compilazione, dichiarazione di prestazione non aderente alle disposizioni del regolamento, ecc) riducendo così notevolmente il numero di potenziali multe.
' previsto invece l'arresto per chi viola le regole per i prodotti strutturali e antincendio ma riducendone notevolmente gli importi rispetto alla prima bozza.
Viene poi istituito il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti di costruzione che garantirà l'uniformità e il controllo dell'attività di certificazione.
all'art. 7 si prevede l'istituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB)