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Novità sulle annotazioni nelle carte di circolazione

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31 Ottobre 2014 Stampa

La legge 120/2010 prevede che nei casi in cui un veicolo risulti, per un periodo superiore a 30 giorni, nella disponibilità di un soggetto diverso rispetto all'intestatario della carta di circolazione, il nominativo dell'utilizzatore debba essere comunicato al fine dell'annotazione sulla carta stessa.

Si tratta di una comunicazione obbligatoria da presentare alla MCTC da parte dell'utilizzatore, salvo che lo stesso deleghi il dante causa. La norma parla anche di comodati di veicoli aziendali tuttavia si tratta di una casistica difficilmente riscontrabile in ambito aziendale poiché trattasi di casi di assoluta gratuità. In sostanza sono esclusi fringe-benefit e disponibilità costituenti corrispettivo (ad es. per prestazioni di lavoro) ossia le usuali modalità di concessione in uso dei veicoli da parte delle imprese. L'omissione di questa comunicazione è passibile di una sanzione di importo compreso da 705 a 3.526 €.

disposizione trova applicazione solo nel caso di uso esclusivo e personale del veicolo da parte dell'utilizzatore (anche auto aziendale concessa in uso al dipendente) quindi sono esclusi i casi di uso promiscuo lavoro/privato e di utilizzo dello stesso mezzo da parte di più dipendenti. IMPORTANTE: la norma si applica a decorrere dal 03 Novembre 2014 e non è retroattiva, quindi gli atti riferiti a periodi antecedenti sono solo facoltativi e privi di sanzione. Infine, si fa presente che non viene richiesto dalla norma di conservare sul mezzo copia dell'attestazione, per cui la sua eventuale assenza a bordo non può essere in alcun modo sanzionata.Invitiamo tuttavia gli associati a contattare le sedi Lapam periferiche viste le numerose precisazioni normative che continuano a susseguirsi.

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