ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE
È riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.
L’agevolazione:
– è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2016
– riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2017
– richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%
– nella misura del 60% entro il 30.11.2017
– il rimanente 40% entro il 16.6.2018
L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.