La Guardia di Finanza si sta organizzando per effettuare controlli nelle aziende relativi alla Marcatura CE dei serramenti di cui alla norma UNI EN 14351-1:2016 (Finestre e porte – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali – Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali).
seguito di alcuni controlli a campione eseguiti in alcune aziende di produzione serramenti, che hanno rivelato una totale assenza di ogni credibile base documentale relativa alla Marcatura CE, il Nucleo Speciale Beni e Servizi – Gruppo Anticontraffazione e Sicurezza Prodotti della GdF sta elaborando un disciplinare di controllo da rendere disponibile a tutti i nuclei locali al fine di fornire la preparazione necessaria a mettere in atto l'attività di controllo.
Che cosa è previsto che venga richiesto durante un controllo
Preso atto del fatto che la Guardia di Finanza non potrà mai avere le competenze specifiche per controllare la struttura interna di un processo di Marcatura CE verificandone la conformità con le specifiche tecniche contenute nella Norma di prodotto (definizione del campione tipo, estensioni dimensionali, intercambiabilità dei componenti), il controllo verterà sulla parte formale, quindi in pratica si prevede di richiedere:
– evidenza del piano di controllo produzione: ai sensi del disciplinare di cui sopra il piano controllo produzione dovrebbe essere composto
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- a) parte “statica”, ossia un manuale, chiaramente riferito sia alla ditta oggetto di controllo sia alle tipologie di prodotto di competenza della ditta, che spieghi l'organizzazione aziendale, le modalità di controllo, i soggetti coinvolti ecc. Il disciplinare non impone specifici format ma in ogni caso un minimo di formalizzazione è richiesto
- b) parte “dinamica”, ossia le evidenze dei controlli effettuati durante la produzione
– archivio delle Dichiarazioni di Prestazione; le dichiarazioni potranno essere archiviate nella maniera preferita dall'azienda (cartacee in apposita cartella, cartacee allegate alle fatture, elettroniche su supporto informatico ecc.) ma il sistema di archiviazione dovrà permettere sia il facile abbinamento della Dichiarazione alla specifica fattura sia la certezza della conservazione decennale prevista per legge.
Sarà comunque preferibile poter dare prova anche di:
- – esecuzione delle prove su campione tipo (la reale corrispondenza del campione tipo alle regole di cui a Norma è al di fuori delle competenze della GdF)
- – eventuali contratti di cascading sottoscritti con i sistemisti
- – corretta applicazione delle clausole semplificative sia previste in Norma (autocalcolo della trasmittanza termica) sia previste in Regolamento (art. 37 specifico per le microimprese)
Avendo un minimo di coerenza formale l'azienda potrà affrontare con sufficiente serenità il controllo da parte della GdF.
Si ricorda che per quanto riguarda il Controllo produzione il sistema confederale ha già da tempo predisposto un format standard per la redazione della parte documentale, format che – alla luce di quanto contenuto nel disciplinare della Guardia di Finanza – risulta essere non solo allineato con i desiderata ma addirittura più avanzato di quanto richiesto.
Le sanzioni
Il format confederale peraltro è di facile compilazione in quanto già predisposto e precompilato per la maggior parte e quindi alla totale portata delle aziende artigiane. Si ricorda che ai sensi del Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106 le sanzioni relative a mancata o scorretta marcatura sono mediamente comprese tra i 4.000 e i 24.000 Euro.