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Regolamento Impianti Termici – Emilia Romagna

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1 Giugno 2017 Stampa

Regolamento di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici

Impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.

Capo I. Finalità, ambito di applicazione e disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e finalità

1. In attuazione dell’articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) ed in conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa rendimento energetico nell’edilizia) e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), il presente regolamento disciplina:

a) le condizioni ed i limiti da rispettare nell’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e le relative responsabilità;

b) le modalità e la frequenza di esecuzione degli interventi di manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e le relative responsabilità;

c) il sistema di verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b), realizzato dalla Regione e basato su attività di accertamento ed ispezione degli impianti stessi, al fine di garantire la loro adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, la conformità alle norme vigenti ed il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti. Gli accertamenti sono svolti attraverso verifiche di tipo documentale sulle risultanze delle attività di controllo di efficienza energetica, mentre l’ispezione deve prevedere la verifica diretta eseguita sul campo;

d) il sistema di accreditamento dei soggetti a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione di cui alla lettera c), che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l’indipendenza;

e) i criteri per la costituzione e la gestione del sistema informativo regionale relativo agli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, denominato catasto regionale degli impianti termici (CRITER), con riferimento al censimento degli impianti stessi, allo svolgimento dei periodici controlli di efficienza energetica e dei relativi risultati, nonché delle attività di accertamento ed ispezione condotte dalla Regione

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nell’Allegato A, parte integrante del presente regolamento.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli impianti termici, così come definiti nell’Allegato A, presenti sul territorio regionale, inclusi gli impianti di produzione centralizzata di acqua calda sanitaria, fatte salve le eventuali limitazioni puntualmente indicate.

2. Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di 0,035 MW, si fa riferimento anche a quanto previsto dalla Parte V, Titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

a) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata composti da uno o più generatori di energia termica la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 5 kW;

b) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;

c) gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;

d) le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica.

4. In conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 192 del 2005 sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti termici inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.

5. Gli impianti termici disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare, quali ad esempio gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell’energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi. E’ comunque necessario che tale condizione sia fatta oggetto di comunicazione alla Regione da parte del Responsabile di impianto con le modalità previste nell'art. 5 comma 6 del presente regolamento.

Art. 4 Catasto regionale degli impianti termici

1. La Regione Emilia-Romagna istituisce un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato catasto regionale degli impianti termici CRITER, con riferimento al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, ed allo svolgimento dei compiti di controllo, accertamento ed ispezione periodica.

2. Al fine di consentire un agevole utilizzo del catasto degli impianti termici CRITER in funzione delle diverse competenze, esso presenta le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ed è coordinato con il sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici di cui all’articolo 25-ter, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 del 2004.

3. Il catasto degli impianti termici CRITER di cui al comma 1 e le relative funzionalità sono supportate da un apposito applicativo informatico, accessibile in ambiente web in un’area dedicata del portale Energia della Regione Emilia-Romagna. L’accesso al catasto informatizzato CRITER dei diversi soggetti interessati avviene sulla base di una loro adeguata profilatura, con funzioni differenziate in relazione alla categoria di appartenenza; in particolare, le categorie di utenti interessate sono identificate in:

a) responsabili di impianto, o terzi responsabili qualora nominati, per il caricamento, la consultazione e l’estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti di propria competenza, con le modalità specificate nel presente regolamento;

b) imprese di installazione e manutenzione, per il caricamento, la consultazione e l’estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti sui quali vengono realizzati gli interventi di installazione, messa in servizio, manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica;

c) ispettori incaricati della esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione, per il caricamento, la consultazione e l’estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti sui quali vengono realizzati gli accertamenti e le ispezioni;

d) enti locali;

e) distributori di combustibile, per il caricamento dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti.

4. La registrazione degli impianti termici nel catasto regionale CRITER è obbligatoria, e si effettua tramite la trasmissione alla Regione del libretto di impianto di cui all'art. 5, con e le modalità ivi previste. Il catasto impianti termici prevede il rilascio di un codice univoco di riconoscimento, detto targa impianto, da associare ad ogni libretto di impianto registrato, che costituisce il riferimento riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relativi all’impianto.

5. Ai fini della costituzione e dell’aggiornamento sistematico del catasto regionale, la trasmissione alla Regione della documentazione inerente gli impianti termici nei casi previsti dal presente Regolamento avviene in forma esclusivamente informatica.

Art. 5 Libretto di impianto

1. Gli impianti termici devono essere muniti un “Libretto di impianto per la climatizzazione”, redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004, corredato dal codice di targatura di cui all’art. 6.

2. Il modello di libretto di impianto è concepito in modo modulare per tenere conto delle diverse possibilità di composizione dell’impianto termico e delle responsabilità dei diversi soggetti tenuti alla sua compilazione ed aggiornamento: è necessario compilare soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell’impianto termico. Esso sostituisce a tutti gli effetti il “libretto di centrale” ed il “libretto di impianto” fino ad ora utilizzati, che devono essere comunque conservati ed allegati al nuovo libretto di impianto;

3. Il libretto di impianto deve essere aggiornato a seguito della modifica delle indicazioni su di esso riportate (come, a titolo di esempio, la sostituzione o l’inserimento di componenti o apparecchi).

4. I libretti di impianto di cui al comma 1 ed i relativi aggiornamenti devono essere trasmessi alla Regione; la trasmissione avviene per via esclusivamente informatica, mediante registrazione nel catasto regionale CRITER di cui all’articolo 4, presso il quale vengono altresì registrate in forma digitale tutte le successive comunicazioni alla Regione previste dal presente regolamento e inerenti l’impianto medesimo.

5. Il libretto di impianto di cui al comma 1 viene predisposto e trasmesso con le modalità seguenti:

a) per gli impianti di nuova realizzazione, il relativo libretto viene predisposto dalla impresa installatrice all’atto della messa in servizio dell’impianto stesso, entro 30 giorni dall'attivazione dell'impianto;

b) per gli impianti esistenti, la predisposizione del relativo libretto viene effettuata dall’impresa manutentrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell’impianto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, ad eccezione dei territori nei quali sia ancora in vigore una campagna di controllo degli impianti termici promossa dal Comune o dalla Provincia competente, ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento: in tali casi, la scadenza di cui al presente comma si intende prorogata a 12 mesi dopo il termine della campagna medesima;

c) il responsabile di impianto, o il terzo responsabile se nominato, nell'ambito dei compiti attribuiti dalla legge e specificati all'art. 9 del presente regolamento, è tenuto a richiedere ai soggetti di cui alle lettere a) e b) la registrazione del libretto nel catasto regionale degli impianti termici CRITER entro i termini sopra indicati: a tal fine, il Responsabile dell’impianto ha l’obbligo di compilare le parti del libretto di sua competenza, o di rendere disponibili al manutentore o all’installatore tutti i relativi dati, come, fra i quali, i consumi, i riferimenti catastali dell’immobile, il punto di riconsegna della fornitura del gas (PDR*) o il punto di prelievo della fornitura di energia elettrica (POD**). Il modello di libretto di impianto di cuial comma 1 riporta esplicita indicazione delle parti la cui compilazione è di competenza del Responsabile di Impianto;

d) la registrazione dell’impianto nel catasto regionale degli impianti termici CRITER avviene mediante trasmissione del relativo libretto di impianto in formato digitale, effettuata esclusivamente per via informatica. La registrazione del libretto e la targatura dell’impianto sono effettuati dai soggetti di cui alle lettere a) e b); a tal fine, le imprese di installazione e manutenzione accedono al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze;

e) al responsabile di impianto viene in ogni caso consegnata una copia cartacea del libretto di impianto, che può essere redatta anche in formato semplificato purché contenente tutte le informazioni inserite nel libretto d’impianto elettronico registrato nel catasto regionale, riportante il codice univoco di targatura di cui all'articolo 6. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all’avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

6. In ogni caso, il responsabile di impianto o Terzo responsabile può accedere al catasto regionale CRITER per ottenere copia del documento, verificare la corretta trasmissione di documenti da parte degli operatori e per effettuare le modifiche di propria competenza quali:

– modifica dei dati relativi al Responsabile di impianto;
– nomina o revoca del terzo responsabile;
– registrazione consumi, effettuata laddove esista un misuratore dedicato al solo impianto termico;
– comunicazione di disattivazione o di riattivazione dell'impianto.

Art. 6 Targatura degli impianti termici

1. Per la costituzione del catasto degli impianti termici CRITER di cui all’articolo 4 è obbligatoria la targatura degli impianti termici; la targatura ha l’obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice rilasciato dall’applicativo informatico CRITER, da associare al libretto di impianto di cui all’articolo 5. La targatura dell’impianto viene effettuata dagli operatori del settore, contemporaneamente alla registrazione del libretto di impianto di cui all'art. 5. A tal fine, le imprese di installazione e manutenzione accedono al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze.

2. Il codice univoco di targatura deve essere riportato su tutti i documenti di cui è prevista la trasmissione alla Regione in base alle disposizioni del presente Regolamento.

3. Ad ogni impianto termico registrato nel catasto regionale deve corrispondere un unico codice di targatura; è vietato associare una nuova targa ad impianti già precedentemente targati da altri operatori.

4. Il codice di targatura identifica l’impianto per tutto il tempo in cui viene mantenuto in esercizio. Nei casi di ristrutturazione dell’impianto termico e nei casi di sostituzione del generatore, anche ove sia previsto il cambio di vettore energetico utilizzato, il codice di targatura non deve essere sostituito; occorre procedere alla targatura del nuovo o dei nuovi impianti solo nei casi di trasformazione di un impianto termico centralizzato in più impianti autonomi o viceversa.

5. Nel caso di impianti composti da più generatori che condividono lo stesso sistema di distribuzione, il codice di targatura dell’impianto è unico.

Art. 7 – Organismo regionale di accreditamento ed ispezione

1. Ai sensi del comma 6 dell'art. 25-quater della legge regionale n. 26 del 2004, al fine di attuare le disposizioni di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alle finalità indicate all’articolo 1comma 1 lettere c), d) ed e), la Regione individua, anche all’esterno della propria organizzazione, l’Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione, cui sono affidate le funzioni necessarie ad assicurare il pieno ed efficace funzionamento del catasto regionale degli impianti termici CRITER e del sistema di verifica periodica dell’efficienza energetica degli impianti termici.

2. All’organismo regionale di accreditamento e di ispezione competono le seguenti funzioni:

a) implementazione, gestione e aggiornamento del sistema informativo regionale relativo agli impianti termici di cui all’articolo 4, denominato catasto regionale degli impianti termici CRITER, garantendone altresì l’interoperabilità con il sistema di certificazione energetica degli edifici SACE di cui all’articolo 25-ter della legge regionale n. 26 del 2004;

b) attuazione della procedura di accreditamento e verifica dei requisiti dei soggetti cui affidare le attività di accertamento ed ispezione nell’ambito dei programmi di verifica periodica dell’efficienza energetica degli impianti termici di cui all’articolo 25-sexies della legge regionale 26 del 2004;

c) gestione del sistema di accreditamento dei soggetti di cui alla lettera b), ivi comprese le attività per il mutuo riconoscimento dei soggetti accreditati da parte delle altre Regioni e Province autonome;

d) gestione e aggiornamento dell’elenco dei soggetti di cui alla lettera b);

e) promozione della realizzazione di programmi per la qualificazione e formazione professionale dei soggetti cui affidare le attività di accertamento ed ispezione di cui alla lettera b);

f) realizzazione dei programmi di verifica periodica dell’efficienza energetica degli impianti termici di cui all’articolo 25-sexies della legge regionale 26 del 2004, anche ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 25 del presente regolamento; il sistema di verifica è organizzato sulla base di programmi annuali predisposti dall’Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione con le modalità di cui all’articolo 18 del presente regolamento.

g) gestione dei rapporti con i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici in merito agli obblighi di comunicazione alla Regione dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici asserviti, di cui all’articolo 22;

h) predisposizione di osservazioni e proposte per l’aggiornamento della normativa regionale nelle materie di cui al presente regolamento;

i) coordinamento e gestione della segreteria del “Tavolo di confronto e coordinamento” di cui all’articolo 8.

3. Le funzioni di Organismo di Accreditamento ed Ispezione sono affidate alla Società “in house” ERVET Spa.

Art. 8 Tavolo di Confronto e Coordinamento 

1. Al fine di supportare la Regione nella realizzazione delle azioni di cui al presente regolamento, è istituito con determina del Direttore Generale competente un “Tavolo di Confronto e Coordinamento”, in cui sono rappresentati gli Enti locali e le associazioni rappresentative dei consumatori e degli operatori del settore.

2. Il Tavolo di Confronto e Coordinamento:

a) propone eventuali modifiche e interpretazioni applicative alla disciplina di cui al presente Regolamento;

b) verifica le condizioni di svolgimento delle attività di verifica periodica dell’efficienza energetica degli impianti termici effettuate dall’Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all’articolo 7, proponendo nel caso l'adeguamento e la razionalizzazione dei programmi d'intervento delle strutture operative e la modifica delle clausole contrattuali di affidamento ad soggetti esterni dei compiti di controllo;

c) propone iniziative per informare la popolazione e gli operatori riguardo al presente atto e per diffondere la conoscenza delle norme in materia di conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici, assicurando il coordinamento delle attività svolte dalla Regione e dagli Enti Locali;

d) propone l’aggiornamento dei contributi di cui all’articolo 23;

e) promuove iniziative di confronto con le organizzazioni economiche e sociali, ivi compresa la stipula di eventuali accordi ed intese.

Capo II. Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici

Art. 9 Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico

1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al Responsabile dell’impianto, come identificato nella definizione riportata nell’Allegato A, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il sottosistema di generazione non sia installato in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere conferita, salvo che nell’atto di delega sia espressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l’esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell’assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell’avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.

3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente. L’atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi della vigente normativa, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all’atto di delega.

4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l’esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell’atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell’impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare, sulla base di apposita delibera condominiale, il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.

5. I riferimenti del responsabile di impianto sono riportati sul relativo libretto, e debbono essere aggiornati a seguito di qualunque modifica. Il terzo responsabile, qualora incaricato, informa la Regione Emilia- Romagna:

a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;

b) della eventuale revoca dell’incarico o della rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;

c) della propria decadenza nei casi di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché delle eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell’impianto.

6. Le comunicazioni di cui al comma 5 avvengono esclusivamente per via telematica, mediante utilizzo delle funzioni appositamente predisposte nell’ambito del sistema informativo CRITER; a tal fine, i responsabili di impianto, o i terzi responsabili qualora incaricati, accedono al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze.

7. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013, al subappalto o all’affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1667 e seguenti del codice civile.

8. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell’ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 115 del 2008.

9. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

10. Il terzo responsabile deve essere un’impresa iscritta alla Camera di Commercio o all’albo degli Artigiani, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alla lettera c) e, per gli impianti a gas, anche alla lettera e) dell’articolo 1, comma 2 del suddetto decreto.

11. Nei casi di impianti termici ad uso riscaldamento con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, il responsabile oppure, ove delegato, il terzo responsabile, provvede anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell’impianto ai sensi dell’articolo 287 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi compresa l’individuazione della figura del conduttore di cui all’articolo 10.

12. Nell’esercizio delle sue funzioni, il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile dell’impianto è tra l’altro tenuto a:

a) rispettare o far rispettare i limiti massimi ammessi per le temperature d’esercizio negli ambienti di cui all’articolo 11;

b) rispettare o far rispettare i limiti massimi ammessi in relazione al periodo di riscaldamento ed alla durata di attivazione dell’impianto di cui all’articolo 12;

c) provvedere all’installazione, alla manutenzione e alla revisione dei sistemi di contabilizzazione del calore e di termoregolazione ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente, nei casi in cui la presenza di tali sistemi è obbligatoria in forza di legge;

d) porre in essere tutte le azioni di propria competenza al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti di cui al presente regolamento nell’eventualità in cui la responsabilità dell’impianto sia stata delegata ad un terzo;

e) adottare entro i termini temporali previsti le prescrizioni formulate a fronte di condizioni di grave pericolo, o di anomalie o difformità anche tali da non generare situazioni di pericolo immediato, o di altre condizioni di non conformità alla vigente normativa, rilevate nel corso delle operazioni di controllo funzionale, di controllo di efficienza energetica o di ispezione, e segnalate con le modalità previste dal presente regolamento;

f) provvedere alla prima compilazione, per le parti di sua competenza, del libretto di impianto di cui all'art. 5, e a richiedere la registrazione del libretto stesso nell'ambito del catasto regionale degli impianti termici CRITER; il responsabile di impianto, o il terzo qualora nominato, che non provvede alla compilazione del libretto nel rispetto delle condizioni previste è soggetto alle pertinenti sanzioni di cui all’articolo 24. La sanzione si applica all'operatore incaricato della registrazione del libretto nel catasto regionale CRITER che non ottemperi a tale obbligo.

g) provvedere all'aggiornamento dei dati di propria competenza riportati nel libretto di impianto di cui all'art. 5 con le modalità ivi indicate: a tal fine, il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile può accedere al sistema informativo CRITER ed operare le funzioni ivi previste limitatamente ai dati ed all’impianto di propria competenza. Se debitamente incaricati, all'aggiornamento di tali dati possono altresì provvedere gli operatori (installatori e manutentori).

Art. 10 Conduttore degli impianti termici

1. Per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, alimentati a gas naturale o a combustibili liquidi e solidi, è obbligatorio individuare la figura specifica del Conduttore.

2. In caso di impianti la cui responsabilità è delegata ad un terzo, quest’ultimo deve provvedere, attraverso la propria organizzazione, a rispettare gli obblighi della conduzione dell’impianto, compresa la individuazione della figura del conduttore.

3. Il conduttore deve essere in possesso di abilitazione conseguita ai sensi dell’articolo 287 del Decreto legislativo 152 del 2006, con le modalità di cui all'art. 25-quinquies della Legge Regionale n. 26/2004.

Art. 11 Valori massimi della temperatura ambiente

1. Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali, e assimilabili;

b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

2. Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

3. Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

4. Ai fini della esecuzione di eventuali verifiche, la rilevazione della temperatura in ambiente è effettuata con la strumentazione e secondo la metodologia previste dalla normativa tecnica vigente in materia.

5. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell’aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d’uso giustifichino temperature di detti valori.

6. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell’aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;

b) l’energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Art. 12 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all’articolo 11 del presente regolamento.

2. L’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:

a) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;

b) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

c) Zona F: nessuna limitazione.

3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano:

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico- dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;

c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:

a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;

b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;

c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria;

d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;

e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;

f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore;

g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell’utente;

h) impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia” ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall’impianto nei limiti indicati alla lettera e) .

7. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l’amministratore espongono una tabella contenente:

a) l’indicazione del periodo annuale di esercizio dell’impianto termico e dell’orario di attivazione giornaliera prescelto;

b) le generalità e il recapito del responsabile dell’impianto termico;

c) il codice univoco di riconoscimento di cui all'articolo 6 del presente regolamento, detto targa impianto, assegnato dal Catasto regionale degli impianti termici.

8. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili, assicurando l’immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati.

Art. 13 Termoregolazione e contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati

1. I condomini e gli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, ai sensi e con le modalità previste dalla delibera di Giunta regionale 20 luglio 2015 n. 967.

2. Tali sistemi sono a tutti gli effetti parte integrante degli impianti termici; è obbligo del responsabile di impianto, o del Terzo responsabile qualora nominato, garantirne il corretto funzionamento e la necessaria manutenzione.

3. La installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione è adeguatamente segnalata nella apposita sezione del libretto di impianto di cui all’articolo 5, registrato presso il catasto regionale degli impianti termici CRITER.

4. Il corretto funzionamento dei sistemi installati è soggetto a controllo periodico da parte del manutentore dell’impianto, che provvede a segnalare eventuali situazioni di non conformità nel rapporto di controllo di cui ai successivi articoli 14 e 15.

5. Il mancato assolvimento dell'obbligo di installazione dei sistemi di cui al comma 1 è soggetto alla relativa sanzione di cui all'art. 24 del presente regolamento.

Art.14 Controllo funzionale e manutenzione degli impianti termici

1. La natura e finalità delle operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione dell’impianto sono indicate in Allegato A con riferimento alle relative definizioni.

2. Le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 2008 per la specifica tipologia di impianto. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono inoltre essere certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.

3. Le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa tecnica vigente.

4. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere definite ed eseguite dall'impresa manutentrice conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nelle istruzioni relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

5. Le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere definite ed eseguite dall'impresa manutentrice secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

6. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, nell’ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al responsabile di impianto, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica di cui ai commi da 3 a 5 quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose e con quale frequenza tali operazioni debbano essere effettuate.

7. Al termine delle operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione, il manutentore provvede a redigere e sottoscrivere un apposito rapporto, denominato “rapporto di controllo funzionale e manutenzione”, che può essere redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004. Il rapporto riporta indicazione della scadenza del successivo intervento programmato, e viene sottoscritto anche dal responsabile di impianto per presa visione e per ricevuta della relativa copia. Il rilascio di tale rapporto non è soggetto all'obbligo di trasmissione alla Regione, fatti salvi i casi di cui al comma 11, né al pagamento del contributo regionale di cui all'art. 23 del presente regolamento.

8. Il rapporto di controllo funzionale e manutenzione di cui al comma 7 viene consegnato in copia, su supporto cartaceo, al responsabile di impianto che lo conserva e lo allega al libretto di impianto di cui all’articolo 5. Esso è conservato a cura del Manutentore o Terzo responsabile per un periodo non inferiore a 5 anni, per eventuali verifiche documentali.

9. Le attività di cui al presente articolo comprendono anche il rilievo dei consumi energetici dell’impianto, effettuato laddove esista un misuratore dedicato al solo impianto termico. Qualora il responsabile di impianto non abbia provveduto in merito, il libretto di impianto di cui all’articolo 5 viene integrato dal manutentore con l’indicazione dei consumi relativi al precedente esercizio.

10. Qualora nel corso delle operazioni di controllo funzionale vengano rilevate carenze che possono determinare condizioni di grave e immediato pericolo, il manutentore interviene interrompendo il funzionamento dell'impianto, che può essere attivato solo dopo i necessari interventi; nel caso vengano rilevate anomalie o difformità tali da non generare situazioni di pericolo immediato, il manutentore realizza gli eventuali immediati interventi di propria competenza, informando contestualmente il responsabile di impianto per l’adozione dei necessari provvedimenti, ed i relativi tempi massimi di attuazione.

11. Nei casi di cui al comma 10, il manutentore provvede a redigere e sottoscrivere un apposito rapporto di controllo funzionale e manutenzione, che deve essere redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004, e alla sua trasmissione alla Regione entro 30 giorni. La trasmissione avviene per via informatica mediante utilizzo del catasto regionale degli impianti termici CRITER; a tal fine, le imprese di manutenzione accedono con modalità appropriate al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze. Anche nei casi per i quali è necessario l'invio alla Regione del rapporto di controllo funzionale e manutenzione ai sensi del presente comma, il rilascio di tale rapporto non è soggetto al pagamento del contributo regionale di cui all'art. 23 del presente regolamento.

Art.15 Controllo di efficienza energetica degli impianti termici

1. In conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013, è obbligatorio realizzare periodicamente un controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW, sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW e sugli impianti centralizzati di produzione di ACS di qualunque potenza. Tale controllo riguarda:
rna) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del presente regolamento;

b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti;
) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, nei casi in cui la presenza di tali sistemi è obbligatoria in forza di legge.
. Il controllo obbligatorio di efficienza energetica di cui al comma 1 deve essere effettuato nei casi di cui al comma 4, e con cadenza periodica nel rispetto delle tempistiche riportate nell’Allegato B del presente regolamento, di norma in occasione degli interventi di controllo funzionale e manutenzione di cui all’articolo 14, integrandone le finalità; in occasione della effettuazione del controllo obbligatorio di efficienza energetica è altresì obbligatoria la corresponsione da parte del responsabile di impianto del contributo di cui all’articolo 23 del presente regolamento.
. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 2008 per la specifica tipologia di impianto. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono inoltre essere certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
. I controlli di efficienza energetica di cui al comma 1 devono essere inoltre realizzati:
rna) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore, anche in relazione alle disposizioni di cui al comma 18 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 20, a cura del manutentore;
) nel caso di interventi manutentivi di qualsiasi tipo, non rientranti tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.
. A partire dalla data di effettuazione delle operazioni sopra indicate, la successiva attività di controllo dell’efficienza energetica viene eseguita applicando le cadenze riportate nell’Allegato B.
. Per gli impianti termici esistenti per i quali non era previsto il controllo di efficienza energetica di cui al comma 1, prima della entrata in vigore del presente regolamento, il primo controllo di efficienza energetica si effettua in occasione del primo intervento utile di controllo funzionale ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 14.
. Nella esecuzione dei controlli di efficienza energetica, l’operatore incaricato effettua tutte le verifiche indicate sul modello di rapporto di controllo di efficienza energetica, approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004, pertinente per tipologia. L’operatore è inoltre tenuto a verificare preliminarmente la presenza del codice di targatura dell’impianto stesso e del libretto di impianto, nonché la completezza e la correttezza dei riferimenti del responsabile di impianto ivi riportati, operando nel caso quanto previsto all’articolo 5, comma 5, lettera b).
. Per i sottosistemi di generazione a fiamma alimentati da combustibile liquido o gassoso, il rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell’Allegato C del presente regolamento.
. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti l’operatore provvede a redigere e sottoscrivere un apposito rapporto, denominato “rapporto di controllo di efficienza energetica”, che deve essere redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004, pertinente alla tipologia dell’impianto. Il rapporto deve essere compilato in ogni sua parte, e deve altresì riportare la segnalazione di eventuali carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo, o anche di altre anomalie o difformità tali da non generare situazioni di pericolo immediato, nonché i provvedimenti che il responsabile dell’impianto è tenuto ad adottare ed i relativi tempi massimi di attuazione. Il rapporto viene sottoscritto anche dal responsabile di impianto o Terzo responsabile per presa visione e per ricevuta della relativa copia.
. Il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 9 viene consegnato in copia, su supporto cartaceo, al responsabile di impianto che lo conserva e lo allega al libretto di impianto di cui all’articolo 5. In ogni caso, il responsabile di impianto o Terzo responsabile può ottenere copia del documento accedendo al catasto regionale CRITER, dopo la sua registrazione ai sensi del comma 11. Esso è conservato a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni, per eventuali verifiche documentali.
. Entro i successivi 30 giorni, la ditta di installazione o manutenzione che ha effettuato il controllo provvede a trasmettere alla Regione il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica nelle forme e con gli effetti della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La trasmissione del Rapporto ha luogo esclusivamente per via informatica mediante utilizzo del catasto regionale degli impianti termici CRITER: a tal fine, le imprese di installazione o manutenzione accedono al catasto regionale degli impianti termici CRITER utilizzando le procedure di identificazione e registrazione appositamente predisposte sulla base del sistema pubblico di identità digitale, ai sensi dell'art. 65 lett. b) del D.Lgs. 82/2005 e s.m.
. La trasmissione del Rapporto di controllo di efficienza energetica è possibile unicamente in riferimento ad un impianto già censito e per il quale sia già stato trasmesso il relativo libretto; a tal fine, il Rapporto di controllo di efficienza energetica, per essere registrato, deve riportare correttamente il corrispondente codice univoco di targatura dell’impianto, attribuito dal sistema informatico CRITER.
. La validità della registrazione presso il catasto regionale degli impianti termici CRITER del Rapporto di controllo di efficienza energetica è subordinata alla completezza di compilazione dei dati previsti dal relativo modello, fatti salvi i casi di cui all'art. 25: i rapporti privi dei valori della prova di combustione, o di eventuali altri controlli di efficienza energetica, non sono ritenuti validi.
. La validità della registrazione presso il catasto regionale degli impianti termici CRITER del Rapporto di controllo di efficienza energetica relativo agli interventi obbligatori di cui al comma 2 è altresì subordinata alla corresponsione del contributo di cui all’articolo 23. I rapporti privi dell’evidenza del versamento dei contributi di cui sopra non sono ritenuti validi.
. L’installatore o manutentore incaricato del controllo di efficienza energetica, che non provvede a redigere, sottoscrivere e trasmettere il Rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 9 nel rispetto delle condizioni sopra indicate è soggetto alle pertinenti sanzioni di cui all’articolo 24.
. L’installatore o manutentore incaricato del controllo di efficienza energetica, che omette di segnalare il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 lettera d) del presente articolo è soggetto alle pertinenti sanzioni di cui all’articolo 24.
. Il responsabile dell'impianto o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dal presente regolamento, è soggetto alle pertinenti sanzioni di cui all’articolo 24.
. Per i sottosistemi di generazione a fiamma alimentati da combustibile liquido o gassoso, per i quali, durante le operazioni di controllo di efficienza energetica, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell’Allegato C del presente regolamento, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo, fermo restando l’esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all’articolo 12, comma 6, lettera e). Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un’ulteriore verifica da parte dell’Organismo di Accreditamento ed Ispezione tale scadenza viene sospesa fino all’ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica. L’avvenuta sostituzione del generatore viene comunicata all’Organismo di Accreditamento ed Ispezione mediante aggiornamento della pertinente sezione del Libretto di Impianto con le modalità previste al comma 3 dell’articolo 5, e invio del rapporto di controllo di efficienza energetica con le modalità di cui al comma 11 del presente articolo.
. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo di efficienza energetica sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica, (ovvero coefficiente di prestazione energetica – COP, gas utilization efficiency – GUE, indice di efficienza energetica – EER) siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.
. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo di efficienza energetica sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definiti dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

CAPO III Verifica dell’efficienza energetica degli impianti – Accertamenti ed ispezioni

Art. 16 Autorità competenti

1. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 192 del 2005, e dell’articolo 25-quater della legge regionale n. 26 del 2004, compete alla Regione l’attuazione delle disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici e degli impianti termici, ivi compresa la realizzazione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti termici in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013.
. Al fine di svolgere efficacemente tale compito, la Regione Emilia-Romagna ha affidato all’Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all’articolo 7 le funzioni e le competenze necessarie alla realizzazione delle attività di cui al presente Capo.
. L’Organismo di Accreditamento ed Ispezione svolge in tale ambito le funzioni di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 21 del 28 aprile 1984 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 2-bis, 3 e 4 dell’articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004.
. Le attività di ispezione vengono effettuate da ispettori qualificati e indipendenti incaricati dall’Organismo di Accreditamento ed Ispezione, scelti anche all’esterno della propria struttura organizzativa, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l’abilitazione all’espletamento dei compiti loro attribuiti.
. I soggetti incaricati della esecuzione delle attività di ispezione degli impianti termici su incarico dell’Organismo di Accreditamento ed Ispezione devono essere qualificati sulla base dei requisiti di cui all’articolo 21.
. L’Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione istituisce e mantiene aggiornato l’elenco dei soggetti qualificati di cui al comma 4. Hanno accesso all’elenco tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 21 che ne facciano richiesta.
. L’iscrizione all’elenco di cui al comma 6 costituisce precondizione necessaria per l’esecuzione delle ispezioni di cui al successivo articolo 18, ma non determina automaticamente l’affidamento di incarichi ispettivi diretti da parte dell’Organismo di Accreditamento ed Ispezione.

Art. 17 Accertamento

1. L’Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all’articolo 7 effettua gli accertamenti volti alla verifica dell’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
. L’attività di accertamento consiste nell’esame e valutazione dei dati riportati sul libretto di impianto e sui rapporti di controllo dell’efficienza energetica registrati nell’ambito del catasto regionale CRITER, al fine di accertare, in via esclusivamente documentale, che gli impianti rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
. Per gli impianti di climatizzazione invernale di p

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