Il mondo dei buoni pasto ha vissuto una piccola rivoluzione con l’entrata in vigore del Decreto 122/2017 lo scorso 9 settembre 2017: questo provvedimento ha rimodulato alcuni aspetti di fondo del funzionamento dei sistema, aprendo a nuove possibilità di utilizzo da parte del consumatore finale e dunque di riflesso anche per il settore del commercio alimentare, la ristorazione ed altri.
sono fondamentalmente le novità introdotte che ne hanno ampliato il raggio d’azione dei buoni pasto:
- La possibilità di utilizzarli anche per la spesa alimentare e non solo per la ristorazione
- La possibilità di utilizzare cumulativamente fino a otto buoni pasto nello stesso pagamento
Facendo seguito alle numerosissime richieste di approfondimento da parte di Imprenditori Associati, viene allegato alla presente un vademecum per gli operatori di cui di seguito si sintetizzano gli aspetti di fondo
Presso quali esercizi può ora essere utilizzato un buono pasto
- Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ex Legge n. 287/91
- Vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia in sede fissa che su area pubblica
- Vendita al dettaglio di prodotti alimentari nei locali di produzione o attigui di imprese artigiane
- Vendita al dettaglio di prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione, da parte di soggetti che esercitano l’attività di produzione industriale
- Vendita al dettaglio e/o vendita per il consumo sul posto di prodotti provenienti dai propri fondi, da parte di imprenditori agricoli, coltivatori diretti, società semplici agricole
- Attività di agriturismo e ittiturismo
Chi può utilizzare il buono pasto presso un esercente convenzionato
Possono utilizzare i buoni pasto i prestatori di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, oppure soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato. E' bene ricordare che il buono pasto è uno strumento di welfare aziendale: sono i datori di lavoro che danno ai propri dipendenti i buoni pasto da spendere presso gli esercizi convenzionati come benefit aziendale.
Come si utilizza il buono pasto
- Il buono pasto può essere utilizzato esclusivamente dal suo titolare, per l’intero valore facciale, e per ricevere un controvalore in beni o servizi pari al valore facciale del buono.
- L’utilizzo per “l’intero valore facciale” significa che non si può utilizzare un buono pasto per metà e chiedere un resto, ma va utilizzato per l’intero valore (ad esempio: un buono pasto da € 8,00 si può utilizzare per una spesa da € 8,50 aggiungendo € 0,50 in contanti, ma non si può utilizzare per pagare una spesa da € 7,00 chiedendo 1 Euro di resto).
- Il valore facciale del buono include l’IVA, valore che deve essere stampato e ben visibile in caso di buono cartaceo.
- In caso di acquisto di prodotti presso un esercizio commerciale, i buoni pasto possono essere utilizzati solo e solamente per pagare beni alimentari (sfusi, freschi, confezionati o sottovuoto che siano, ma purché alimentari). La spesa extralimentare, come ad esempio carta assorbente, sacchetti per la spazzatura, detersivi e simili possono essere messi nello stesso scontrino, ma non possono essere pagati con i buoni pasto.
- Il buono pasto non è cedibile, commercializzabile o convertibile in denaro, e può essere cumulato nel limite di 8 buoni indipendentemente dal valore di facciata.
Informazioni e segnalazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria provinciale Licom Lapam ai seguenti riferimenti :
Stefano Gelmuzzi
Telefono : 059/893340 – Email : [email protected]