Il provvedimento
Il provvedimento è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019, e nello specifico si tratta della legge n. 128 del 2 novembre 2019, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”.
’articolo 11-ter, introdotto dalla legge di conversione, al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207, viene riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.
Chi può presentare la domanda
rna) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;
) iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
sensi del comma 2, dell’art. 2, del D.Lgs. n. 207/1996, l'erogazione dell'indennizzo è subordinata alle seguenti condizioni:
– cessazione definitiva dell'attività commerciale;
– riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;
– cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio.
e modalità di richiesta
'erogazione dell'indennizzo viene effettuata dall'INPS con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.
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