L’articolo 2 del decreto interministeriale 19 agosto 2022 prevede il riconoscimento dell’indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, nonché a favore dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Con specifico riferimento ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, si indicano di seguito le categorie di lavoratori che, in presenza dei requisiti previsti dal medesimo decreto interministeriale, possono accedere all’indennità una tantum:
- Artigiani e Commercianti iscritti all’IVS INPS;
- Liberi Professionisti iscritti alla gestione separata INPS;
- Liberi Professionisti iscritti alle specifiche Casse di previdenza;
- Coltivatori Diretti.
Sono destinatari dell’indennità una tantum anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti.
L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro, al netto dei contributi previdenziali versati. L’indennità, è incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. In entrambi i casi, l’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali.
I requisiti richiesti
Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i lavoratori interessati devono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:
- Avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021;
- Essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti e abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale;
- Essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;
- Per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato;
- Avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
- Non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
- Non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
L’indennità una tantum di cui all’articolo 33 del decreto Aiuti è incrementata di 150 euro per i lavoratori autonomi e professionisti che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Pertanto, in presenza del predetto requisito reddituale, l’indennità una tantum di cui al decreto interministeriale in argomento è riconosciuta ai lavoratori interessati nella misura di 350 euro, anziché nella misura di 200 euro.
Presentazione della domanda
I lavoratori interessati, al fine di ricevere l’indennità una tantum, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 novembre 2022, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’INPS.
Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande di indennità una
tantum in commento sono le seguenti:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
È possibile, inoltre, presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato. Sul sito INPS è già disponibile la procedura per presentare le istanze.
Si evidenzia che i professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza ai fini dell’accesso all’indennità una tantum sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.
Nel caso, invece, in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.