Torna all'elenco

Concessionari, semplificate le procedure di esenzione per i veicoli da rivendere

19 Febbraio 2021 Stampa


Con Legge Regionale 29 dicembre 2020 (art. 18, BURERT n. 447 del 29/12/2020) è stata integrata una norma che semplifica gli adempimenti per ottenere l’interruzione dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica (bollo auto) sui veicoli acquistati per la rivendita. In pratica ora la “minivoltura” assolve la funzione di comunicazione dei veicoli da esonerare durante il loro periodo di giacenza.

La minivoltura, tramite la quale i rivenditori autorizzati di veicoli ne acquisiscono la proprietà ai fini della successiva rivendita, è l’atto obbligatorio per accedere al regime di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica

Cosa cambia

Dal 1° gennaio 2021:

  • con la trascrizione del titolo di proprietà al PRA (Pubblico registro automobilistico del veicolo) con minivoltura risultano anche adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dal D.L. 953/1982 e non dovranno essere più spediti gli elenchi esenzione;
  • è comunque dovuto il diritto fisso corrispondente a € 1,55 per ogni veicolo acquisito per la rivendita;
  • al concessionario viene comunicato via PEC l’importo complessivamente dovuto con riferimento ad ogni quadrimestre, che dovrà essere versato con le modalità indicate sul modello pagoPA, entro l’ultimo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione, sul conto corrente postale n 732404 intestato a Regione Emilia-Romagna – tasse automobilistiche PagoPA;
  • il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica e il ripristino di tale obbligo in capo al concessionario, con effetto dalla data della trascrizione della minivoltura;
  • la trascrizione al PRA della successiva vendita dei veicoli da parte dei concessionari, automaticamente aggiornerà lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica

La data di sottoscrizione dell’atto di trasferimento del titolo di proprietà e la data di annotazione della formalità al PRA con minivolturazione assolvono a due diverse funzioni: la prima attesta la data di decorrenza della titolarità del bene e la seconda la data di pubblicità del titolo ai sensi del codice civile.

A titolo esemplificativo:

  • per le autovetture acquisite per la rivendita nel 1° quadrimestre: l’atto di trasferimento del titolo di proprietà deve essere sottoscritto con autentica entro il 30 aprile e la minivoltura deve essere trascritta al PRA entro il mese di maggio;
  • per le autovetture acquisite per la rivendita nel 2° quadrimestre: l’atto di trasferimento del titolo di proprietà deve essere sottoscritto con autentica entro il 31 agosto e la minivoltura deve essere trascritta al PRA entro il mese di settembre;
  • per le autovetture acquisite per la rivendita nel 3° quadrimestre: l’atto di trasferimento del titolo di proprietà deve essere sottoscritto con autentica entro il 31 dicembre la minivoltura deve essere trascritta al PRA entro il mese di gennaio dell’anno seguente.

Inoltre l’acquisto di un veicolo, nuovo o usato, da parte di un concessionario auto senza minivoltura non interrompe l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica.

    Richiesta Informazioni

    Compila il modulo e sarai ricontattato al più presto


    Informativa Privacy

    Dichiarare di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali selezionando la casella: "Acconsento al trattamento dei dati personali"
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Per inviare la richiesta, clicca su Invia e attendi il box verde di conferma.Riceverai inoltre un'email di riepilogo.

    News correlate