Martedì 9 febbraio è stato pubblicato il quinto decreto nazionale in materia di “end of waste“, cioè la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali.
Dopo quello sui combustibili solidi secondari (CSS), sul fresato d’asfalto, sugli assorbenti e sugli pneumatici, è ora il turno di carta e cartone.
Con la pubblicazione dell’atteso decreto del Ministero dell’Ambiente n.188 (in allegato) si compie quindi un ulteriore passo nel percorso verso un’economia circolare e si tenta di porre freno ai contraccolpi dovuti alla decisione della Cina di interrompere l’importazione della carta da macero.
Cosa stabilisce il decreto
Il decreto, costituito da sette articoli e tre allegati, stabilisce che carta e cartone, una volta recuperati, potranno essere utilizzati come materia prima nelle cartiere, nonché in tutte le attività che le utilizzano come materia prima e che applicano le procedure previste dalla norma UNI EN 643 (vedi art.6).
Nell’allegato 1 sono individuati i criteri nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone, provenienti esclusivamente da raccolta differenziata, dopo un apposito trattamento, cessano di essere qualificati come tali, per essere reintrodotti come prodotti nel ciclo economico.
I parametri chimico-fisici decisivi per l’ottenimento della qualifica di end of waste sono contenuti nell’Allegato 1 del decreto. Carta e cartone devono risultare conformi ai requisiti indicati nella seguente tabella:
Parametri | Unità di misura | Valori limite |
Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti | – | norma UNI EN 643 |
Rifiuti organici compresi alimenti | % in peso | < 0,1 |
Componenti non cartacei | % in peso | norma UNI EN 643 |
Non sono ammessi i rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.
Nell’allegato 2 si ribadisce come la carta e il cartone recuperati che rispettano i requisiti di cui sopra, sono utilizzabili nella manifattura come materia prima.
Nell’allegato 3 si trova infine la dichiarazione di conformità (DDC) che il produttore è tenuto a rilasciare all’utilizzatore e che attesti la “cessazione della qualifica di rifiuto”, così come definito nel decreto.