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Moda: un decreto del MISE a sostegno del settore tessile abbigliamento

4 minuti di lettura
15 Febbraio 2021 Stampa

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.32 dell’8 febbraio 2021 il
decreto 18 dicembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico che stabilisce le modalità di attuazione della misura di sostegno alle piccole imprese operanti nell’industria del tessile, della moda e degli accessori.

Il Decreto prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 % delle spese ammissibili non inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila) e non superiori a euro 200.000,00 (duecentomila), nel limite di cinque milioni di euro per l’anno 2021, al fine di sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo.
Vengono definite le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese e le cause di decadenza e revoca connesse all’utilizzo dei fondi disponibili.
Per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e gestionali riguardanti l’accoglienza e l’istruttoria delle domande di agevolazione e la concessione ed erogazione dei contributi e degli adempimenti di natura tecnica connessi alla valutazione dei progetti, il Ministero dello Sviluppo Economico si avvarrà dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia.

Requisiti

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di piccola dimensione ai sensi di quanto previsto nell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, di nuova o recente costituzione operanti nell’industria del tessile, della moda e degli accessori, non quotate e che non abbiano rilevato l’attività di un’altra impresa e che non siano state costituite a seguito di fusione.

Le imprese devono svolgere almeno una delle attività riportate nell’elenco dei codici ATECO ammessi (pdf), come risultante dal codice “prevalente” di attività comunicato al Registro delle imprese.Alla data di presentazione della domanda le già menzionate piccole imprese devono inoltre:

  • risultare iscritte e “attive” nel Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente da non più di 5 anni;
  • svolgere in Italia una o più delle attività economiche;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; alla data del 31 dicembre 2019, le imprese non dovevano essere in situazione di difficoltà, come disciplinata dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione;
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
  • non avere ancora distribuito utili.
  • non essere in situazione di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, come disciplinata dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione, ma che lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021, ferma restando la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, della condizione di cui alla precedente lettera c).

Progetti ammissibili


I progetti ammessi al finanziamento sono i seguenti:

  • progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di design;
  • progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni di processo produttivo;
  • progetti finalizzati alla realizzazione all’utilizzo di tessuti innovativi;
  • progetti ispirati ai principi dell’economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o all’utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili;
  • progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni digitali. I progetti devono inoltre:
  • essere realizzati dai soggetti presso la propria sede operativa ubicata in Italia, come indicata nella domanda di agevolazione;
  • prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila) e non superiori a euro 200.000,00 (duecentomila);
  • essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’art. 9, comma 2. Per «data di avvio» si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni;
  • essere ultimati entro 18 (diciotto) mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 10, comma 4. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni.
    I termini e le modalità di accesso all’agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sul sito internet del Ministero e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con il medesimo provvedimento, saranno resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero.

Per maggiori informazioni

Ogni associato o impresa interessata può richiedere una consulenza al nostro ufficio dedicato contattando:

  • Luca Prati dell’Ufficio credito chiamando il numero 0522 273582, oppure scrivendo all’indirizzo mail [email protected].
  • Federico Cantelli dell’Ufficio bandi e agevolazioni al numero 3420156712 o scrivendo a [email protected]

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