Tempo di saldi in Emilia Romagna, quest’estate infatti a differenza della scorsa dove a causa della pandemia si era deciso di posticiparli, tornano come da delibera 725/2011 a partire dal primo sabato di luglio, quindi dal 3 luglio 2021 per una durata massima di 60 giorni.
Divieto di vendite promozionali
È previsto inoltre il divieto di effettuare nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione le vendite promozionali dei seguenti prodotti:
- abbigliamento,
- calzature,
- biancheria intima,
- accessori di abbigliamento,
- pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento.
Merceologia in saldo e comunicazione dei prezzi, alcune regole
- Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.
- La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l’indicazione della natura di detta vendita in saldo.
- È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione.
- Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di disporre le merci offerte nelle vendite di fine stagione in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.
- È fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte.
- L’esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall’esterno del locale di vendita; gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull’effettivo esaurimento delle scorte.
Non c’è più l’obbligo di comunicazione ai comuni
Ricordiamo che da diversi anni è stato eliminato l’obbligo di comunicazione scritta preventiva al Comune della data di inizio saldi e della loro durata. Quindi non si deve più comunicare al Comune, almeno cinque giorni prima, la data di inizio e la durata dei saldi.
Cambio merce
Il negoziante ha l’obbligo di legge di cambio merce dopo l’acquisto solo e solamente in caso di merce difettosa, a patto che il consumatore denunci il vizio del prodotto entro due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto e presentando lo scontrino di vendita. Ricordiamo inoltre che la possibilità di cambiare un capo perché l’acquirente ha avuto dei ripensamenti sul colore, il modello o la taglia è una mera prassi commerciale totalmente discrezionale da parte del commerciante, il quale può avere interesse a concedere tale servizio per soddisfare i propri clienti, ma nessun obbligo di legge se il prodotto non ha difetti.