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Impianti: le novità del decreto “Semplificazioni bis”

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6 Agosto 2021 Stampa

La conversione in legge del decreto “Semplificazioni bis” (n.77/2021) contiene alcune importanti novità per conseguire gli obiettivi europei di decarbonizzazione e di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare (articoli da 30 a 32 quater) attraverso la semplificazione delle pratiche autorizzative per l’installazione di:

  • impianti eolici, fotovoltaici, geotermici, biogas;
  • infrastrutture energetiche;
  • impianti di produzione e accumulo di energia elettrica (in particolare quelli di piccole dimensioni).

Di fondamentale importanza anche la disposizione che semplifica l’attività di repowering e cioè l’incremento dell’efficienza attraverso la sostituzione degli impianti esistenti in modo da garantire una maggiore produzione di energia senza ulteriori effetti sul paesaggio (art 32).

Le principali novità

Gli impianti di accumulo elettrochimico “stand-alone” non sono sottoposti ne’ a VIA (Valutazione impatto ambientale ndr.) ne’ a screening, tranne nel caso in cui le opere di connessione non rientrino in tali procedure. Viene modificata la tabella A allegata al Dlgs 387/2003, innalzando da 20 kW a 50 kW la soglia minima per sottoporre un impianto fotovoltaico ad autorizzazione unica.

Gli impianti di accumulo possono essere autorizzati tramite procedura abilitativa semplificata (PAS) se l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e se l’impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.

È poi prevista la possibilità di utilizzare la procedura abilitativa semplificata (PAS) anche per l’autorizzazione di impianti fotovoltaici fino a 20 MW connessi in media tensione e localizzati in discariche, cave dismesse, in aree a destinazione commerciale, produttiva o industriale.

Il modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici si applica anche a piccoli impianti su strutture e manufatti diversi dagli edifici o collocati a terra.

Eventuali incentivi previsti per gli impianti fotovoltaici ai sensi del Dlgs 28/2011, potranno essere erogati anche a impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, “anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”.

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