Secondo la Commissione provinciale di Treviso, occorre applicare la disciplina dell’art. 164 del TUIR anche a tali costi
In relazione ad alcuni accertamenti relativi alla deducibilità dei rimborsi chilometrici riconosciuti dallo studio professionale ai propri associati per l’utilizzo delle auto di proprietà degli associati medesimi.
questione ora sta approdando alle corti di merito e la Commissione tributaria provinciale di Treviso si è recentemente pronunciata sulla controversia (sentenza n. 10/8/15)
Secondo i giudici trevigiani, nel caso in cui i singoli associati abbiano ricevuto il rimborso delle spese chilometriche, i relativi costi sono deducibili per lo studio associato nella misura prevista dall’art. 164 del TUIR, pari, all’epoca dei fatti, al 40%
Notiziario Numero #17 – a cura dell'ufficio Fiscale di Lapam Confartigianatio Imprese
Rimborsi chilometrici agli associati deducibili in misura ridotta
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