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Il DL “Milleproroghe” è stato convertito in legge

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8 Marzo 2024 Stampa

Il Decreto Legge 215/2023 (conosciuto anche come decreto “Milleproroghe”), contenente disposizioni urgenti in materia di termini normativi è stato convertito in legge e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28.2.2024 n. 49, la L. del 23.2.2024 n. 18.
Il decreto legge è entrato in vigore il 31/12/2023, mentre la relativa legge di conversione è entrata in vigore il 29/2/2024.

Esenzioni IRPEF per redditi dominicale e agrario di CD e IAP

È disposta la proroga agli anni 2024 e 2025, seppure solo per alcuni scaglioni reddituali, dell’esenzione dall’IRPEF a favore dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola .

In particolare, per gli anni 2024 e 2025, i redditi dominicali e agrari (considerati congiuntamente) di CD o IAP:

  • fino a 10.000 euro, sono interamente esenti dall’IRPEF;
  • oltre i 10.000 euro e fino a 15.000 euro, sono esenti nella misura del 50%;
  • oltre i 15.000 euro, concorrono interamente alla formazione del reddito complessivo.

Per individuare gli scaglioni di riferimento occorre sommare i redditi dominicali ed agrari di CD e IAP, applicando la relativa rivalutazione di cui alla L. 662/96, per cui i redditi risultanti in Catasto:

  • dominicali devono essere rivalutati dell’80%;
  • agrari devono essere rivalutati del 70%.

L’esenzione non spetta alle spa e alle sapa, né alle società (snc, sas, srl o società cooperative) con qualifica di società agricola ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 99/2004 che hanno optato per la determinazione dei redditi su base catastale, di cui alla L. 296/2006.

Divieto emissione fattura elettronica per i sanitari

Intervenendo sull’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, D.L. 119/2018, viene prorogato anche per il 2024 il divieto di emissione della fattura elettronica da parte degli operatori sanitari.

Proroga assemblee on line

In sede di conversione in legge viene modificato l’articolo 106, comma 7, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, per cui viene differito al 30 aprile 2024 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti che potranno tenersi on line.

Rottamazione cartelle esattoriali 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

Viene previsto che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all’articolo 1, comma 232, L. 197/2022, da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l’inefficacia della definizione se il debitore effettua l’integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024.

Le previsioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti indicati dall’articolo 1, comma 1, D.L. 61/2023, relativamente alle rate di cui all’articolo 1, comma 232, L. 197/2022, da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio 2024.

Lavoratori sportivi

Viene previsto che sulle somme di cui all’articolo 36, comma 6-quater, D.Lgs. 36/2021, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dal 29 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall’articolo 30, comma 2, D.P.R. 600/1973, quando l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

Agevolazione prima casa under 36

Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a 36 anni e con valore Isee non superiore a 40.000 euro annui, le agevolazioni di cui all’articolo 64, commi 6, 7 e 8, D.L. 73/2021, si applicano anche nei casi in cui, entro del 31 dicembre 2023, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.

Inoltre, per gli atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024, agli acquirenti è attribuito un credito d’imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute. Il credito d’imposta è utilizzabile nell’anno 2025 con le modalità previste dall’articolo 64, comma 7, D.L. 73/2021.

Credito d’imposta transizione 5.0

Il nuovo credito d’imposta per gli investimenti transizione 5.0, disciplinato dall’art. 38 del DL 19/2024 (c.d. DL “PNRR”), richiede numerosi adempimenti, in parte già delineati dalla stessa norma, ma che saranno oggetto di ulteriori indicazioni nel DM attuativo che dovrebbe essere emanato entro l’1.4.2024 (30 giorni dall’entrata in vigore del DL).
In linea di massima:
le imprese devono presentare, in via telematica, al GSE le certificazioni “energetiche” unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso;

  • il GSE trasmette quotidianamente al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato;
  • ai fini dell’utilizzo del beneficio, l’impresa deve inviare al GSE comunicazioni periodiche sull’avanzamento dell’investimento e sul completamento dello stesso;
  • il GSE trasmette quindi all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24.
  • È inoltre richiesta l’indicazione della dicitura normativa nelle fatture e nei DDT, nonché la certificazione della documentazione contabile da parte del revisore.

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