Il 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il decreto legge in merito al “ Contrasto alle frodi in materia di accise”.
norma sancisce che tutti i "distributori privati" interni con capacità superiore a 5 metri cubi (attualmente l’obbligo è per le capacità sopra i 10metri cubi ndr.) e dotati di apparecchio di distribuzione automatica (o erogatore ndr.), sono tenuti a richiedere la licenza fiscale.
stesso vale ora anche per i “depositi” con capacità superiore ai 10 metri cubi (fino ad ora l’obbligo era solo per i depositi superiori ai 25 metri cubi).
richiesta della licenza fiscale deve avvenire entro il 31 marzo 2020.
Cosa serve per ottenere la licenza fiscale
Per la richiesta della licenza fiscale per distributori minori di carburanti ad uso privato, agricolo e industriale è necessario produrre:
– Due planimetrie generali dell’impianto, sottoscritte da un tecnico abilitato e dal richiedente.
– Due relazioni tecniche dell'assetto impiantistico, sottoscritte da un tecnico abilitato e dal richiedente.
– Una copia del provvedimento autorizzativo rilasciato dall’Autorità amministrativa, dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.p.r. 445/2000
– Una copia del documento d'identità.
– Due marche da bollo da 16 euro ciascuna, da applicare una sulla domanda e una sulla licenza fiscale.
– Inoltre è necessario essere in regola con la documentazione relativa alla Certifacazione di prevenzione incendi.
Anche per i depositi minori per uso privato, agricolo e industriale per la richiesta della licenza fiscale si dovrà produrre la documentazione richiesta dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli.
In attesa del rilascio delle suddette licenze è necessario richiedere al Comune competente l’esercizio provvisorio.
le suddette licenze fiscali viene richiesta la tenuta di un registro di carico e scarico del gasolio acquistato ed utilizzato, il registro non dovrà essere vidimato, ma entro la fine di febbraio di ogni anno bisognerà inoltrare all’Ufficio delle Dogane un documento riepilogativo di tutti i carichi e scarichi effettuati.