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Coronavirus: cosa cambia dal 25 marzo per il comparto edile

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24 Marzo 2020 Stampa

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo (leggi qui) ha di fatto sospeso tutte le attività nei cantieri, così come quelle attività produttive e commerciali ritenute "non essenziali", nell'attuale momento di emergenza causata dall'epidemia Covid-19.

Chi prosegue i lavori (secondo il DL Mise 25 marzo)

Stando a quanto stabilito dal Decreto legge del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo che ha aggiornato l'Allegato 1 del Dpcm del 22 marzo (quello cioè delle cosiddette attività "essenziali", leggi qui) per il comparto delle costruzioni possono proseguire le attività identificate dai codici Ateco 42 (con alcune eccezioni vedi sotto ndr.) relativo all'Ingegneria civile, e 43.2, relativo alla Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzioni e installazioni. Più in dettaglio, potranno proseguire i lavori pubblici rientranti nelle due sottocategorie del codice Ateco 42: Costruzione di strade e ferrovie (42.1); Costruzione di opere di pubblica utilità (42.2). 

quanto riguarda le attività indicate con il codice 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione) sono incluse le sottocategorie "Installazione di impianti elettrici" (43.21), "Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria" (43.22) e "Altri lavori di costruzione e installazione" (43.29).

Chi si ferma

Fermi invece tutti i lavori che ricadono nella "Costruzione di edifici" (Ateco 41) che “include lavori generali per la costruzione di edifici di qualsiasi tipo. Sono inclusi i nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte e le alterazioni, l'installazione nei cantieri di edifici prefabbricati o di strutture anche di natura temporanea. Attenzione poi ai codici Ateco 42.91 Costruzione di opere idrauliche e 42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca compresa inoltre la costruzione di alloggi, edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici e di servizio, fabbricati rurali. Queste attività, come detto sopra, secondo quanto stabilito dal DL del Mise del 25 marzo, sono sospese sino al 3 aprile. Sospesa poi anche la sottocategoria che riguarda la "Costruzione di edifici residenziali e non residenziali” e include la costruzione completa di edifici residenziali o non residenziali eseguiti per conto proprio o per conto terzi e poi venduti.

Un Protocollo ad hoc per il comparto edile

Nonostante le forti limitazioni imposte dalle normative vigenti, necessarie a contenere il contagio di Covid-19, le parti sociali dell'edilizia hanno ritenuto comunque essenziale sottoscrivere un Protocollo per la sicurezza sui luoghi di lavoro (lo trovate in allegato ndr), che va a regolamentare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile. Il Protocollo ha validità fino alla durata della pandemia stessa, declina specifici adempimenti per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, fissando linee guida per il settore edile. 

'obiettivo delle Parti Sociali dell'edilizia, attraverso l’individuazione delle linee guida, è quello di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, in cantiere e negli altri ambienti lavorativi delle imprese edili, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid-19, attuando le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

le unità produttive e cantieri nei quali le prescrizioni indicate non potessero essere attuate, saranno attivati gli ammortizzatori sociali emanati dal Governo, così come, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, le imprese utilizzeranno qualsiasi strumento normativo e contrattuale utile quali ferie, permessi.

Per maggiori informazioni

Alberto Belluzzi
categoria edilizia Lapam
[email protected]

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