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Coronavirus: cosa stabilisce il DPCM del 10 aprile

4 minuti di lettura
11 Aprile 2020 Stampa

Nella serata di venerdì 10 aprile il governo ha adottato un nuovo Dpcm (lo trovate in allegato ndr.) che proroga le misure di sospensione delle attività produttive dal 14 aprile fino al 3 maggio prossimo. Il provvedimento contiene il riepilogo delle misure restrittive previste nei precedenti provvedimenti e sostituisce gli allegati del Dpcm dell'11 marzo, del 22 marzo 2020 e del Decreto del Ministero dello Sviluppo del 25 marzo 2020 (li trovate tutti nel nostro Speciale). 

Le attività che possono operare

Il Dpcm contiene alcuni allegati in cui sono indicate le attività commerciali, dei servizi alla persona e delle attività produttici che possono continuare ad operare. Nell'allegato 4 sono invece indicate le misure igienico-sanitarie, mentre nell'allegato 5 le misure da adottare negli esercizi commerciali.

– Il Dpcm, nell'allegato n°1 (lo trovate in fondo all'articolo in versione scaricabile ndr.) individua le attività di commercio al dettaglio che possono continuare ad operare (le principali novità – rispetto a quelle indicate qui – sono il commercio al dettaglio di libri, le cartolibrerie, il commercio al dettaglio di vestiario per bambini).  

– Il Dpcm, nell'allegato n°2  (lo trovate in fondo all'articolo in versione scaricabile ndr.) individua le attività di servizio alla persone che possono continuare ad operare (lavanderie, lavanderie industriali, tintorie, pompe funebri e attività connesse). 

– Il Dpcm, nell'allegato n°3 (lo trovate in fondo all'articolo in versione scaricabile ndr.), dispone un lungo elenco di attività produttive individuate sulla base dei Codici Ateco, la cui prosecuzione è consentita in ragione della loro essenzialità per le filiere. Tra le novità rispetto al precedente elenco, compaiono i codici Ateco della "Silvicoltura ed utilizzo aree forstali", "Pesca e Acquacoltura", "Cura e manutenzione del Paesaggio". 

All'articolo 2 il Dpcm del 10 aprile conferma inoltre il meccanismo di deroga alla sospensione tramite una comunicazione al Prefetto della Provincia in cui è ubicata l’attività produttiva (leggi qui) Nella comunicazione occorre indicare le imprese o le amministrazioni beneficiarie delle attività svolte e l’attività può legittimamente proseguire – sulla base della comunicazione – senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura. Tuttavia rimane la possibilità in capo al Prefetto, di sospendere – dopo aver sentito il presidente della Regione – l’attività laddove non sussistano le condizioni per la prosecuzione.

– È poi sempre garantita l'attività dei servizi di pubblica utilità ed essenziali; attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari; ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza; servizi bancari, finanziari e assicurativi

– Sempre all'articolo 2 il Dpcm specifica che possono continuare ad operare le attività degli impianti a ciclo continuo – previa comunicazione al Prefetto – la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone. La comunicazione non è richiesta se tali impianti sono finalizzati a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.

– Sono poi garantite le attività dell’industria della difesa e dell’aerospazio, nonché altre attività di rilevanza strategica, con la specifica che possono continuare a svolgere l’attività, in quanto funzionali, con comunicazione al Prefetto, anche le imprese che garantiscono la continuità a questa filiera.

Garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro

Il Dpcm all'articolo 2 (comma 10) prevede per le imprese la cui attività è consentita, il rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. A questo link lo trovate riassunto punto per punto. 

L'accesso in azienda

Sempre all'articolo 2 (comma 12) il nuovo Dpcm stabilsce che, previa comunicazione al Prefetto, alle attività sospese è consentito:

l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione;

la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino, da parte di terzi, di beni e forniture.

Per maggiori informazioni e chiarimenti

Vi ricordiamo che gli uffici delle sedi Lapam rimarranno operativi ma chiusi al pubblico fino al 3 maggio, sarà comunque possibile contattarli tramite email e telefono. Consulta qui l'elenco.  

Allegati

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