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Contributo addizionale CIG/CIGS

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7 Marzo 2017 Stampa

Contributo addizionale CIG/CIGS

Si avvicinano le scadenze per operare i conguagli delle integrazioni salariali anticipate ai lavoratori e per il versamento del contributo addizionale, riferito alla cassa integrazione successiva al Jobs act.
È stata, infatti, la circolare Inps 9/2017 a dettare le istruzioni per poter sistemare le poste in questione, riferite ai periodi pregressi.
dettaglio, con le denunce contributive Uniemens di marzo, dovranno essere esposti gli importi riferiti alle causali in oggetto, mentre entro il prossimo 16 aprile si dovrà dare luogo al conguaglio/pagamento attraverso il modello F24.

La riforma della cassa integrazione ha comportato una diversa modulazione ed un incremento del contributo addizionale a carico delle imprese che utilizzano la CIG.

La misura del contributo addizionale è stabilita in misura gradualmente crescente in relazione alla durata dell’utilizzo della Cassa integrazione ed è pari al:

– 9% fino a 52 settimane (primo anno di durata) in un quinquennio mobile;

– 12% dalla 53^ alla 104 settima (secondo anno di durata) in un quinquennio mobile;

– 15% dalla 105^ settimana in poi (dall’inizio del terzo anno di durata in poi) in un quinquennio mobile.

L’intervento riformatore incide non solo sulla misura, ma anche sulle modalità di calcolo. Attualmente il contributo addizionale non si versa più sulle somme di CIG portate a conguaglio, ma sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate a causa del ricorso alla cassa integrazione.

I datori di lavoro che chiedono l’intervento della CIG o della CIGS sono tenuti a versare il contributo addizionale dal mese successivo all’autorizzazione del trattamento. In occasione del primo versamento deve essere versato anche il contributo per i periodi arretrati, calcolato dall’inizio della sospensione o riduzione di orario. Il primo versamento deve essere effettuato entro il 18 aprile 2017: l’INPS ha, infatti, procrastinato l’obbligo a due mesi dall’emanazione della circolare n. 9 del 19 gennaio 2017, fornendo le istruzioni riguardo il versamento del contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno utilizzato la Cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, dopo il 24 settembre 2015.

Ora le aziende interessate da programmi di CIG dal 24 settembre 2015 in avanti, devono procedere a queste operazioni, sia in termini di esposizione sulle denunce contributive Uniemens sia in merito ai riflessi sui versamenti, con riferimento ai periodi pregressi, bloccati finora in mancanza della procedura.

 

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