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Le novità sull’assegno unico per il 2023

3 minuti di lettura
20 Dicembre 2022 Stampa

L’INPS ha emanato una circolare per chiarire le modalità di erogazione dell’assegno unico universale (AUU) per il 2023, lo strumento di assistenza riconosciuto mensilmente dall’INPS che integra o sostituisce tutti gli altri predisposti finora a sostegno delle famiglie (ad eccezione del bonus asilo nido ndr.).

Con la circolare n.132 del 15 dicembre scorso, l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha chiarito che, a decorrere dal 1° marzo 2023, per chi ha già presentato una domanda di assegno unico per figli a carico nel periodo compreso tra gennaio 2022 e febbraio 2023, l’INPS continuerà ad erogare d’ufficio la misura, senza necessità di presentare una nuova domanda.

La domanda deve però risultare accolta e – come vedremo – la presentazione dell’ISEE resta obbligatoria per usufruire dell’importo completo, riparametrato alla propria situazione familiare. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la circolare.

Come funziona il rinnova automatico

Come previsto dal d.lgs n.230/2021, che ha istituito questo strumento di welfare, la domanda di assegno unico deve essere presentata annualmente. Tuttavia, come specificato dall’INPS, grazie ad un progetto innovativo e di semplificazione nella gestione dei dati, finanziato dal PNRR, non sarà necessario presentare una nuova richiesta per tutte quelle domande che risultino già accolte, cioè che non siano “decadute”, “revocate”, “rinunciate” o “respinte” dall’Istituto.

Per tutti i beneficiari rimane obbligatorio presentare una nuova DSU (dichiarazione sostitutiva unica) per rinnovare l’ISEE e quindi calcolare l’importo dell’assegno unico per il 2023.

Variazioni della domanda

In alcuni casi – come ad esempio la nascita di figli, la variazione dell’IBAN, la separazione dei genitori, una sopraggiunta condizione di disabilità dei figli – i beneficiari dovranno intervenire sulla domanda già trasmessa, segnalando all’INPS le variazioni occorse.

Nuove domande

Per chi non ha mai beneficiato dell’assegno unico, o per chi ha presentato domanda senza successo (cioè nei casi in cui la domanda si trovi nello stato di “respinta”, “decaduta”, “rinunciata” o “revocata” ndr.), sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda di assegno unico.

In particolare, per chi non ha mai fruito del beneficio, le domande telematiche possono essere già presentate attraverso il sito INPS, tramite SPID, utilizzando il contact center dell’Istituto o attraverso un patronato come INAPA.

Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione, ricordiamo che, per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.

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