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Caldo: quando è possibile richiedere la cassa integrazione

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19 Luglio 2023 Stampa

L’INPS ha ribadito la possibilità di richiedere l’intervento della cassa integrazione ordinaria (CIGO) per alcune tipologie di imprese, come quelle del settore edile, a fronte di condizione climatiche caratterizzate dalle temperature elevate.

Anche l’eco data dalla stampa e dai canali d’informazione in relazione ad alcuni eventi infausti (malori o addirittura decessi di lavoratori riconducibili all’ondata di calore) ha fatto sì che l’Istituto ritornasse su di un argomento che per la verità aveva già chiarito alcuni anni fa, ammettendo il ricorso alla CIG per meteo in presenza di temperature superiori ai 35° C, da intendersi non solo come valore assoluto (temperatura rilevata dai bollettini meteorologici), ma anche in ragione della cosiddetta “temperatura percepita”, che può risultare superiore a quella reale, ad esempio in caso di un elevato tasso di umidità.

Le tipologie di lavori più a rischio

Altro elemento di cui tener conto (vale quindi per il caldo quello che vale per il freddo, durante il periodo invernale) sono la fase e la tipologia di lavorazioni svolte: si pensi ad esempio ai lavori di asfaltatura, ai tanto attuali e diffusi lavori di rifacimento di facciate e tetti, alla loro coibentazione, ai lavori più esposti al sole quelli svolti sui ponteggi e, più in generale, tutti quei lavori svolti all’aperto che richiedono indumenti di protezione.

A volte l’eccessivo calore può caratterizzare anche i lavori in ambiente chiuso, in assenza di sistemi di ventilazione o condizionamento/raffreddamento, per circostanze comunque imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.

Quando si può richiedere la CIG

Per consentire all’INPS una corretta valutazione, in sede di analisi delle istanze, si rende pertanto necessario che all’interno della scheda tecnica i datori di lavoro indichino:

  • il luogo delle lavorazioni
  • le giornate di riduzione/sospensione dell’attività al verificarsi delle temperature elevate
  • il dettaglio delle lavorazioni in quelle stesse giornate, con l’indicazione delle conseguenze sulle stesse lavorazioni dovute all’eccessivo calore.

L’INPS rammenta infine che è legittimo il ricorso all’ammortizzatore anche in quei casi in cui sia il responsabile della sicurezza dell’azienda, nell’espletamento delle sue funzioni, a disporre sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato la sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori.

In questi casi occorre, alternativamente, o indicare nella scheda tecnica possesso dell’attestazione del responsabile della sicurezza dell’azienda allegare direttamente alla domanda l’attestazione stessa.

Si ricorda che per le imprese artigiane assoggettate a FSBA, è possibile il ricorso alla sospensione dell’attività facendo riferimento alla causale: “Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche straordinarie”

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