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Che cos’è l’attestazione SOA

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4 Giugno 2021 Stampa

SOA è acronimo di Società Organismo di Attestazione l’omonima attestazione che tale organismo rilascia è il documento che dimostra i requisiti economico-organizzativi dell’impresa.

La certificazione SOA dimostra che l’impresa opera nel rispetto delle norme europee UNI EN ISO 9000 ed alla vigente disciplina nazionale e, quindi, certifica un modo di operare dell’impresa.

A cosa serve

L’Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti di lavori pubblici , ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00; essa attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.

Validità e rilascio

L’Attestazione SOA ha durata quinquennale, previa una verifica intermedia alla fine del terzo anno (Verifica triennale); al terzo anno dal primo rilascio, vengono controllati nuovamente i requisiti dell’impresa e se questi risultano ancora conformi, la qualificazione durerà ancora due anni, per una validità complessiva di 5 anni.

La certificazione viene rilasciata a seguito di un’istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall’impresa, facenti capo agli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa (dieci anni di lavori ed i migliori cinque esercizi tra gli ultimi dieci) da appositi Organismi di Attestazione, ovvero società autorizzate ad operare dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).

Categorie di opere e classifiche di qualificazione

L’Attestazione SOA qualifica l’azienda ad appaltare lavori per categorie di opere e per classifiche di importi.

Le categorie di opere in cui si potrà ottenere la qualificazione sono 52, sono suddivise in due macro blocchi: opere generali e opere specializzate e sono rispettivamente identificate dagli acronimi OG e OS.

Sono legate all’attività aziendale e alla tipologia dei lavori eseguiti dall’impresa durante il suddetto periodo di riferimento.

  • 13 di esse rappresentano opere di carattere generale – OG (edilizia civile e industriale, fogne e acquedotti, strade, restauri, etc.)
  • 39 di esse sono riconducibili ad opere specializzate – OS (impianti, restauri di superfici decorate, scavi, demolizioni, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, arginature etc.)

Classifiche di qualificazione

Le classifiche di qualificazione sono 10, esse sono identificate da un numero romano e da un corrispondente valore, espresso in euro:

  • I fino a euro 258.000
  • II fino a euro 516.000
  • III fino a euro 1.033.000
  • III bis fino a euro 1.500.000
  • IV fino a euro 2.582.000
  • IV bis fino a euro 3.500.000
  • V fino a euro 5.165.000
  • VI fino a euro 10.329.000
  • VII fino a euro 15.494.000
  • VIII oltre euro 15.494.000

Esse abilitano l’impresa a partecipare ad appalti per importi pari alla relativa classifica accresciuta di un quinto (cioè incrementata del 20%).

La classifica di importo è ovviamente commisurata alla capacità tecnica ed economica dell’impresa.
Per Qualificazioni in classifiche maggiori alla II è necessario dimostrare il possesso di un Sistema di Qualità aziendale, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001.

L’Organismo di Attestazione, in sede di istruttoria di qualificazione, è tenuto a verificare la veridicità e la sostanza di tutte le dichiarazioni e di tutti i documenti prodotti dall’impresa prima del rilascio dell’Attestazione SOA, sia attraverso l’interrogazione di sistemi informativi, sia contattando direttamente l’Ente competente.

Requisiti di attestazione SOA

La dimostrazione dei requisiti è possibile tramite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, documenti fiscali o apposite certificazioni da reperire presso i consueti organismi istituzionali (Camera di Commercio, Agenzia Entrate, etc).

Principali requisiti di ordine generale

  • Regolarità ai fini della normativa antimafia e requisiti di moralità professionale (assenza di condanne incidenti sulla moralità professionale per i titolari, i rappresentanti legali, i direttori tecnici, i soci di società di persone ecc. la verifica riguarda anche i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA).
  • Iscrizione al Registro delle Imprese e assenza di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.).
  • Regolarità e assenza di gravi violazioni nello svolgimento della attività d’impresa (assenza di errori gravi nell’esecuzione di lavori pubblici, di irregolarità fiscali, di false dichiarazioni, di gravi infrazioni in materia di sicurezza, assenza di sanzioni interdittive, ecc.).
  • Non aver prodotto false dichiarazioni con dolo o colpa grave.
  • Regolarità ai fini della norma che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
  • Regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Principali requisiti di ordine speciale

  • Requisiti di capacità economica.
  • Idonee referenze bancarie.
  • Cifra d’affari in lavori pari al 100% degli importi delle classifiche richieste nelle varie categorie.
  • Patrimonio netto di valore positivo riferito all’ultimo bilancio depositato (solo per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio).
  • Idonea attrezzatura tecnica non inferiore al 2% della cifra d’affari in lavori (attrezzatura in proprietà, in leasing o in noleggio); l’ammontare dell’attrezzatura a nolo non può superare il 60% del valore totale.
  • Idoneo organico medio annuo dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d’affari in lavori, di cui il 40% per il personale operaio; in alternativa il costo del personale assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d’affari in lavori, di cui l’80% riferito a personale tecnico laureato o diplomato. In caso di società di persone o imprese individuali è possibile usufruire della “retribuzione convenzionale INAIL”.

Requisiti di capacità tecnica e direttore tecnico

  • Idonea direzione tecnica, il direttore tecnico deve essere in possesso di idoneo titolo di studio o, per classifiche fino alla III-bis, di esperienza professionale quinquennale come direttore di cantiere; deve possedere i requisiti generali previsti dalla norma. Il ruolo di direttore tecnico può essere ricoperto dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dal socio, dall’amministratore, da un dipendente o da un professionista esterno in possesso di contratto d’opera professionale regolarmente registrato.
  • Esecuzioni di lavori nelle singole categorie di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta.
  • Lavori di punta: esecuzione di un lavoro o, in alternativa, di due lavori o, in alternativa, di tre lavori in ogni categoria richiesta di importo rispettivamente pari al 40% (1 lavoro), al 55% (2 lavori), al 65% (3 lavori) di quello della classifica richiesta.

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