Torniamo sull’obbligo di iscrizione al portale CarGOS per le imprese che esercitano attività di noleggio senza conducente di autoveicoli (ne avevamo parlato qui), perché il Ministero dell’Interno ha risposto alla richiesta di chiarimento avanzata dalla nostra Confederazione.
La nostra richiesta di chiarimento
In particolare volevamo capire quali imprese dovessero iscriversi al portale gestito dalla Polizia di Stato, perché – a nostro avviso – se l’auto di cortesia viene fornita a titolo gratuito al cliente, non si configura attività di noleggio e pertanto viene meno l’obbligo di abilitazione al portale CarGOS.
Al contrario, se l’auto di cortesia è fornita a pagamento, l’attività si configura come noleggio senza conducente (con relativa presentazione di SCIA al Comune competente ndr.) e abilitazione al portale CarGOS.
La risposta del Ministero dell’Interno
Il Ministero dell’Interno ha risposto, confermando questa interpretazione. Le imprese esercenti attività di autoriparazione che forniscono ai clienti il servizio di auto di cortesia in comodato d’uso gratuito non sono soggette agli obblighi di cui al decreto legge n.113/20218.
Per concludere, le imprese che forniscono ai clienti veicoli ad uso di terzi a pagamento e a fronte di regolare SCIA, devono assolvere all’obbligo di registrazione previsti dal portale CarGOS.