Come evidenziato in questa notizia, a partire dal 24 maggio 2023, le strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione o gestione di portali telematici, avranno l’obbligo di indicare il CIR (Codice Identificativo di Riferimento) della struttura ricettiva quando effettuano attività di pubblicità, promozione o promozione della struttura ricettiva stessa.
La Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna,con la Delibera n. 1270 del 25 luglio 2023, ha posticipato al 31 dicembre 2023 il termine finale del periodo transitorio di applicazione del codice CIR durante il quale non sono applicabili le sanzioni amministrative nei confronti dei titolari delle strutture e delle tipologie ricettive che non rispettano gli obblighi di indicazione del CIR.
CIR: cos’è e come recuperarlo
Il CIR, che per la Regione Emilia-Romagna coincide con il “Codice Regione”, è un codice che permette di identificare in maniera univoca ogni posizione presente all’interno della banca dati regionale delle strutture e delle tipologie ricettive. Il codice è composto da una sequenza di 15 caratteri definiti nel seguente modo: codice ISTAT del comune in cui è stata “autorizzata” la struttura, tratto di separazione, 2 caratteri con la sigla corrispondente alla tipologia ricettiva, tratto di separazione e progressivo numerico di 5 cifre.
Per consultare il codice CIR, il gestore della struttura ricettiva deve accedere (tramite SPID/CIE/CNS) alla piattaforma Ross100 e consultare il CIR associato alla propria struttura alla voce “Codice regione” della sezione “Generale” del menu “Anagrafica > Gestione strutture”.
Le strutture ricettive coinvolte
Le strutture soggette agli obblighi di cui sopra sono quelle di carattere alberghiero o extra-alberghiero, incluse le altre tipologie di strutture, di cui all’art. 4 della Legge Regionale n. 16/2004 che si riportano di seguito: alberghi, residenze turistico-alberghiere, condhotel, campeggi, etc…
Esonero dall’obbligo di indicazione del CIR
I soggetti di cui sopra, sono esonerati dall’obbligo di indicazione del CIR in tutte le circostanze in cui la denominazione o il logo della struttura sono utilizzati per garantire la semplice visibilità della stessa e non sono pertanto connesse ad attività di commercializzazione.
Pertanto, non è previsto l’obbligo di indicazione del CIR, ad esempio, nell’insegna della struttura o nei marchi identificativi e nelle targhe di classificazione.